Prima Categoria, gir. A. Respinto il reclamo del Pescina. Confermato il 2 a 1 a favore del Villa San Sebastiano

Alla fine il direttore di gara della partita Federica Montaldi non ha scritto quanto auspicavano a Pescina, ossia l’ammissione dell’errore tecnico. Almeno così dice il comunicato della FIGC che spiega i motivi che hanno spinto il Giudice Sportivo a respingere il reclamo. Di seguito il testo integrale del comunicato della giustizia sportiva

“Gara del 26/ 2/2017 VILLA S. SEBASTIANO – PESCINA CALCIO 1950

Il Giudice Sportivo

 – Visto il reclamo della società Pescina Calcio 1950, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 2 a 1 a favore della soc. Villa S. Sebastiano, e disporsi la ripetizione della stessa a causa di “evidenti violazioni delle regole e palese errore arbitrale”.

– Deduce in particolare la società reclamante che il direttore di gara non avrebbe impedito che un calciatore della soc. Villa S. Sebastiano, sig. Marco Viscogliosi, espulso nel corso del primo tempo, rimanesse nei pressi del terreno di gioco anche nel secondo tempo e, con il suo comportamento, determinasse il risultato conseguito sul campo, dato che la squadra locale avrebbe segnato la rete della vittoria nel tempo in cui era in corso un’accesa discussione tra lo stesso e i giocatori del Pescina Calcio.

Il reclamo è inammissibile e infondato, non meritando accoglimento.

Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell’arbitro. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, e riguardano valutazioni squisitamente tecniche o disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell’Organo giudicante.

Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N. 52 del 2 Marzo 2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli Artt. 17, comma 4), e 29, comma 3), C.G.S.

DELIBERA

  1. A) di respingere il reclamo della società Pescina Calcio 1950 perché inammissibile e infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
  2. B) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè: Villa S. Sebastiano / Pescina 1950 2 a 1.”

Vincenzo Chiarizia

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