APE SOCIAL: Il lavoratore autonomo, quando potrà andare in pensione?

CNA Avezzano e Patronato EPASA-ITACO informano.

L’anticipo pensionistico è una misura su cui il governo ha puntato tantissimo per dare un’opportunità di uscita dal mondo del lavoro a tanti lavorati che con la riforma pensionistica stabilita dalla Legge Fornero hanno finito per vedere posticiparsi di anno in anno la finestra per accedere alla pensione. Tuttavia è bene ricordare che l’Ape sociale è disponibile solo a coloro che risultino in stato di disoccupazione a seguito di un licenziamento, anche collettivo, o dimissioni per giusta causa o per risoluzione a seguito dell’esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Peraltro è necessario anche aver esaurito (integralmente) la prestazione contro la disoccupazione involontaria (cioè naspi, aspi o mobilità). Circostanza che impedisce a molti di averne titolo.

L’esclusione degli autonomi (e dei collaboratori) dall’ape sociale era stata denunciata dai sindacati sin dall’inizio dello scorso anno, ma sino ad ora ancora non è stato posto rimedio. Allo stato attuale un lavoratore autonomo potrà andare in pensione a seconda di quale requisito raggiungerà per primo: 67 anni (età di vecchiaia) oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (a prescindere dall’età anagrafica). Ecco in sintesi come funziona lo strumento e quali sono i requisiti per essere inseriti nel percorso per l’accesso anticipato alla pensione.

La misura “social” è sperimentale ed è in vigore dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. L’anticipo spetta ai lavoratori pubblici e privati con almeno 63 anni di età purché siano disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori da almeno tre mesi; soggetti che assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave; invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso (tra i quali operai edili, operatori ecologici, facchini, insegnanti di scuola dell’infanzia, infermieri organizzati su turni etc).

I sei anni si possono calcolare nell’ambito degli ultimi sette. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziate siano insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto, la decorrenza dell’indennità è differita dando priorità ai richiedenti più anziani. L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro se la pensione è pari o maggiore di questo importo. L’importo dell’indennità non è rivalutato. Viene erogato per 12 mesi.

Per ottenere l’indennità è necessario avere almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva per disoccupati e disabili. Per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; non essere titolari di pensione diretta. L’assegno è compatibile con lo svolgimento di lavoro dipendente soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro. Per ogni ulteriori informazioni, chiarimenti, verifica contributi ed altro il Patronato Epasa-Itaco è a disposizione gratuitamente presso la sede della CNA di Avezzano Via G. Saturnini, 6 tel. 0863/414499 – 366/7151654 – avezzano@epasa-itaco.it

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