ELEZIONI REGIONALI, RICORSO AL TAR, INTERVIENE L’AVVOCATO QUIRINO D’ORAZIO

In riferimento agli articoli, relativi al ricorso presentato dal difensore di Febbo, pubblicati in data 6 maggio 2019 sugli organi di stampa, l’Avv. Quirino D’Orazio, difensore della candidata Lucia Ottavi, con piacere plaude alle dichiarazioni dell’Avvocato del contro interessato che, nella prima parte della sua memoria, sposa in pieno la nostra linea difensiva, riconoscendo valido il criterio di ponderazione del voto tra le province abruzzesi, al fine di scongiurare favoritismi tra candidati che concorrono in circoscrizioni provinciali aventi un numero di votanti molto diverso.

Il difensore del neo assessore regionale, infatti, pur ammettendo la necessità di riequilibrare i voti espressi da province aventi un numero di votanti notevolmente diverso fra loro, scientemente non entra nel dettaglio dell’esatta metodologia di calcolo da effettuare, omettendo di indicare gli specifici dati richiesti da una precisa formula matematica, appositamente concepita dal legislatore per l’assegnazione dei seggi, “dimenticando” di evidenziare che al posto dei “resti”, così come voluto dalla norma, sono stati utilizzati i “voti assoluti”, favorendo di fatto le province più popolose. Il nostro ricorso – scrive l’Avv. Quirino D’Orazio-  è fondato proprio su questo presupposto, ovvero sul mancato rispetto del dettato normativo dell’art.17, comma 6, lettera b) della legge regionale

n.9/2013. Se si legge il Verbale di proclamazione, infatti, a pagina 24 del preconfezionato mod 283 AR, predisposto da un funzionario del Ministero dell’Interno e messo a disposizione dei membri della commissione dell’Ufficio Centrale Regionale della Corte D’Appello, il detto articolo 17 viene, infatti, riportato in maniera monca, non consentendo, di fatto, la necessaria applicazione di quella precisa formula matematica studiata dal legislatore per calcolare i resti con l’intento di riequilibrare il rapporto tra numero di votanti e voti espressi a favore delle varie liste, tra province aventi diversi numeri di abitanti, inducendo i Commissari nell’errore di aver applicato una formula matematica diversa rispetto a quella prevista dalla legge, favorendo, così, i candidati delle province più popolose ai danni di quelli candidati nelle province aventi meno abitanti.

Con la mancata osservanza del dettato normativo, è stata disattesa una volontà chiara del legislatore, ovvero quella di procedere, prima dell’assegnazione dei seggi, a ponderare e ristabilire pari opportunità tra candidati all’interno di province aventi ognuna un numero di votanti diverso, atteso che le quattro province abruzzesi, in base all’indice Istat 2018, hanno registrato i seguenti rispettivi numeri di abitanti: Provincia di L’Aquila 300.404, Chieti 387.120, Teramo 308.284   Pescara 319.388 (fonte http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18545), (provincia di Chieti 86.716 abitanti in più rispetto a quelli della provincia di L’Aquila); A causa della detta arbitraria ed illegittima metodologia di calcolo, a nostro avviso, sono stati proclamati eletti a Consigliere Regionale, il candidato della lista circoscrizionale di “Forza Italia” della provincia di Chieti, sig. Mauro Febbo, anziché il candidato della lista di “Forza Italia” della circoscrizione di L’Aquila sig. Emilio Iampieri, con la conseguenza che, con la nomina ad assessore del primo, è subentrato in surroga il consigliere Daniele D’Amario al posto di Lucia Ottavi.

Per tali ragioni è stato doveroso ricorrere al TAR, non solo per il caso specifico, ma anche per le future elezioni, perché l’illegittimo metodo adottato non consente pari opportunità e parità di condizioni ai candidati delle varie circoscrizioni provinciali. Rinnovo la mia totale fiducia nella Magistratura Amministrativa, convinto che chi sarà chiamato a decidere, saprà far coincidere la volontà popolare, pilastro e caposaldo di uno Stato democratico, con una norma perequativa specifica, concepita da un attento legislatore”.

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