Fondo garanzia PMI, operativo il decreto con le nuove modalità di valutazione delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto 6 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le condizioni e i termini per l’estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. 

Il decreto è operativo dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, che potrà essere adottato, a partire dal 1° gennaio 2018, dopo una prima fase di sperimentazione nell’applicazione del modello di valutazione limitata alle operazioni Sabatini ter (avviata dal 14 giugno 2017) e a seguito della verifica della compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica.

Il provvedimento stabilisce l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria. Esso, inoltre, modifica ed integra i criteri e le modalità di concessione della garanzia.

Nello specifico, la garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:

– garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori. Il decreto stabilisce che tale garanzia non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo;

– controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria. Inoltre il decreto stabilisce che controgaranzia e riassicurazione, non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

La garanzia potrà essere concessa a condizione che i soggetti beneficiari:

– non rientrino nella definizione di impresa in difficoltà;

– non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come sofferenze;

– non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;

– non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a euro 2.500.000,00.

 

Fonte: http://www.abruzzosviluppo.it/new/2017/07/10/fondo-garanzia-pmi-piu-imprese-possono-accedere-al-credito/

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