I VIGILI DEL FUOCO SEMPRE PIU’ IMPEGNATI NELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Entra in vigore l’8 luglio il nuovo D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 che modifica il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta di un passaggio importante che riordina la materia. Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro viene abolito il vecchio articolo 17 e completamente sostituito dal nuovo Capitolo IV-bis, con l’art. 26-bis “Formazione”.

 

Il nuovo articolato si correla direttamente al D. Lgs. 81/2008 nell’ambito della diffusione della cultura sulla sicurezza con attività formative, seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, la comunità scientifica.

 

Viene precisato come anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assicura le attività formative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei Responsabili e degli Addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, ovviamente, del personale addetto alle emergenze in materia di primo soccorso, salvataggio e lotta antincendio.

 

Un richiamo specifico viene fatto alla formazione dei lavoratori ed ai datori di lavoro addetti al sistema di accesso e posizionamento mediante funi di cui all’art. 116 del D. Lgs. 81/2008.

 

Un punto, ancora da chiarire, riguarda i lavoratori designati, dal datore di lavoro, quali incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro. Il nuovo decreto prevede che i “lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità”.

 

In questo contesto il nuovo decreto 97/2017 modifica, l’applicazione, del comma 3 dell’art. 46 del D. Lgs. 81/2008 che “fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2008, n. 139” (da attuare con le nuove modifiche) prevede l’adozione di successivi decreti che, nella sostanza, dovrebbero modificare il D.M. 10 marzo 1998. Orbene il nuovo decreto, sulle funzioni del Corpo dei Vigili del fuoco, non rientra in uno dei nuovi decreti ma ne modifica alcuni principi generali di cui tenere conto. Del resto il comma 4 chiarisce che fino all’adozione dei Decreti si continuano ad applicare le disposizioni del DM 10 marzo 1998.

 

Si tratta, per quanto riguarda la formazione dei corsi per gli addetti antincendio per le attività a rischio basso (4 ore), a rischio medio (8 ore) e a rischio elevato (16 ore). Come ben sanno coloro che svolgono queste tipologie di corsi, solo per il corso a rischio elevato, che può essere svolto anche da soggetti privati, vige la prassi di svolgere, anche il solo esame finale presso un Comando dei Vigili del fuoco che ne emettono le relative attestazioni.

 

Il nuovo comma 5 del nuovo decreto 97/2017 si richiama, probabilmente, a questi aspetti la cui definizione viene demandata ad un successivo Decreto ministeriale in cui saranno “determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità”. Aspettiamo.

 

Infine, nel decreto, viene più volte richiamato che tutte le prestazioni richieste al Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedono oneri a carico dei richiedenti.

 

Dalla lettura del Decreto 97/2017 emergono alcune semplici considerazioni. L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 Indica al punto 2, lettera g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale soggetto formatore. Tale indicazione viene confermata dal nuovo decreto 97/2017.

 

Ciò significa che anche il Corpo dei vigili del fuoco è soggetto all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Ciò del resto è confermato allorquando nel comma 4 del D. Lgs, 97/2017 viene definita la formazione per gli RSPP e ASPP che deve essere svolta ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008. Il suddetto articolo, come noto, prevede al comma 2 che i contenuti minimi dei percorsi formativi siano quelli definiti dall’Accordo Stato Regioni.

 

Ovviamente gli Accordi vanno letti ed applicati nella loro interezza e quindi, oltre all’articolazione dei moduli A, B e C sono importanti i requisiti dei docenti in quanto “i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013”.

 

Se ne deduce che anche i singoli docenti, anche se appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco debbano essere in possesso di uno dei criteri di qualificazione previsti dal decreto del 6 marzo 2013.

 

Sembra una cosa ovvia e semplice. Non vi possono essere “docenti qualificati per decreto” ma tutti coloro che svolgono attività di docenza devono essere in possesso di uno dei 6 criteri previsti dalla legge.

 

La qualificazione dei docenti è un grande passo in avanti nella somministrazione della formazione sulla sicurezza sul lavoro ed il fatto che anche i vigili del fuoco, allorquando, svolgono la loro attività di docente siano anch’essi, come tutti gli altri, qualificati ed in possesso dei requisiti è sicuramente utile ed importante.

 

 

Rocco Vitale

Presidente Aifos

           

Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 – Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

 

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

 

MINISTERO DELL’INTERNO – Decreto del 10 Marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

FONTE: PUNTOSICURO.IT

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