QUANDO IL LAVORO DIVENTA CAUSA DI INFARTO L’AZIENDA E’ RESPONSABILE LO DICE LA CORTE DI CASSAZIONE

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Ne discende che il datore di lavoro è responsabile nel caso di decesso del lavoratore per superlavoro.

Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14313 dello scorso 8 giugno. Nel caso in esame gli eredi di un radiologo di un ospedale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna adivano il Tribunale di Nicosia, prospettando che il decesso del coniuge era imputabile all’enorme carico di lavoro cui il predetto era stato sottoposto nel corso dell’intero rapporto lavorativo.

In primo grado il Giudice del lavoro aveva riconosciuto la sussistenza della responsabilità ex art. 2087 del codice civile in capo all’Azienda sanitaria che, a sua volta, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello, la quale non ha ravvisato nel comportamento datoriale un inadempimento colpevole ai sensi dell’art. 2087, tale da integrare gli estremi della responsabilità risarcitoria per danno non patrimoniale da perdita parentale.

In merito i giudici della Cassazione, accogliendo il ricorso degli eredi, hanno ritenuto che nel caso di specie ci sia stata effettivamente da parte dell’Azienda Sanitaria la violazione dell’art. 2087, in base al quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

 

In particolare, la Cassazione ha riconosciuto il «superlavoro» come concausa di morte, considerando irrilevante il fatto che il dipendente non si sia mai lamentato. La Corte precisa che nel lavoro ospedaliero connotato da costanti carenze di organico, non è «accettabile riversare sui dipendenti tutto l’onere di garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti». Devono essere il servizio sanitario e l’Asp di competenza ad organizzare il lavoro in modo da garantire l’utenza e l’integrità psico-fisica di medici ed operatori sanitari.

 

Ne deriva, dunque, che in nessun caso è possibile per il datore di lavoro giustificare la condizione di superlavoro, al fine di far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro ed assicurare la regolarità del servizio per gli utenti.

 

Fonte: ANMIL

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