SECONDA CATEGORIA. LUCA PIERLEONI SQUALIFICATO PER 5 ANNI DOPO AVER AGGREDITO L’ARBITRO

Immagine di repertorio

E’ arrivata la squalifica per il giocatore dell’A.S.D. Cese Luca Pierleoni, per aver colpito l’arbitro con uno schiaffo dopo che quest’ultimo l’aveva espulso. Punizione giusta visto il comportamento violento mostrato dal giocatore in un contesto in cui dovrebbero prevalere i valori dello sport.

Di seguito il comunicato del giudice sportivo

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/10/2017 COLLARMELE – CESE A.S.D.

Il Giudice Sportivo
– Esaminati il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, nei quali si riferisce quanto segue: -al minuto 21 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Cese sig. CERASOLI Leonardo veniva espulso per doppia ammonizione;
– al minuto 43 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Cese sig. PIERLEONI Luca veniva espulso per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e lo colpiva con un violento schiaffo sulla guancia e sull’orecchio sinistro;
– in conseguenza del colpo subito, l’arbitro cadeva a terra violentemente e perdeva momentaneamente i sensi, con forte dolore e perdita temporanea dell’udito e veniva soccorso da tesserati di entrambe le squadre;
– a quel punto l’arbitro, essendo venute meno le condizioni fisiche ed ambientali per proseguire l’incontro, decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 6 a 0 a favore della squadra locale;
– al rientro negli spogliatori, il calciatore PIERLEONI Luca insultava l’arbitro e tentava nuovamente di aggredirlo, non riuscendoci grazie all’intervento di dirigenti e tesserati presenti;
– successivamente, l’arbitro si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli venivano riscontrate lesioni documentate nei referti medici allegati al rapporto di gara.
– Considerato che:
-il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014;
– nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica … che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.01.2014; Corte Giust. Fed., in C.U. n. 153/CGF del 18.01.2011; C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016; C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n. 114/CSA del 11.04.2017).
– Preso atto che spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi …”.
– Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della società A.S.D. Cese.
– Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt.17, comma 2,18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva;

DELIBERA

1) di infliggere alla società A.S.D. CESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio conseguito sul campo, poiché più favorevole alla squadra avversaria
A.S.D. Collarmele / A.S.D. Cese: 6 a 0.
2) di squalificare il giocatore del Cese sig. PIERLEONI Luca per 5 anni, disponendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 19, comma 3, C.G.S., con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016.
3) di squalificare il giocatore del Cese sig. CERASOLI Leonardo per 1 gara effettiva.
4) di infliggere alla stessa società CESE la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00, sanzione limitata per fattiva collaborazione dei propri tesserati.

Vincenzo Chiarizia

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