E’ quanto ha stabilito la Commissione Tributaria di Savona.
Anche le Escort pagheranno le tasse, come tutti i contribuenti, non conta che l’attività praticata non sia presente tra i codici della dichiarazione dei redditi prestabili dall’Agenzia delle Entrate. La normativa europea inquadra i servizi delle prostitute con prestazione servizi retribuita e come tale fonte primaria dell’obbligo al pagamento delle tasse.
Il caso di una ragazza dell’est europeo che aveva avuto l’accertamento sul conto corrente. Nel servizio di Savona News riguardante la escort dell’est Europa si legge: “Una volta figurava come addetta alle pulizie ma, dopo la verifica, la donna ammette di fare la escort e di guadagnare almeno 36mila euro l’anno. Scatta l’inversione dell’onere della prova secondo cui dopo l’indagine bancaria è il contribuente a dover dimostrare che gli elementi emersi dalle movimentazioni sul conto non sono riferibili ad attività imponibili. E la donna non riesce a documentarlo, così come fallisce nel tentativo di evitare il pagamento dell’Iva sul rilievo che le entrate sarebbero frutto di un’attività illecita, che invece risulta contraria solo al buon costume”.
La Commissione Tributaria di Savona, ha rigettato il ricorso di una prostituta condannata a versare IVA e IRPEF per la sua attività svolta dal 2010 al 2012. L’imputata sosteneva che, non essendo regolamentata, la prostituzione fosse da intendersi di conseguenza non tassabile. In realtà il reddito da prostituzione è considerato reddito da lavoro autonomo. In quanto, come già affermato dalla Corte di Giustizia europea, la prostituzione può essere definita come “prestazione di servizi retribuita”, purché la retribuzione venga pagata direttamente dal beneficiario della prestazione stessa.
Fonte: investireoggi.it