Radiazione d’ufficio per i veicoli sui quali non sia stato pagato il bollo auto per almeno tre anni consecutivi: secondo quanto riferisce il sito studiocataldi.it è questa la sanzione che sempre più Regioni stanno adottando per combattere l’evasione dal pagamento della tassa automobilistica. Ciò significa, in sostanza, che in caso di mancato pagamento e disinteressatisi dell’avviso inviato dall’amministrazione, dopo 30 giorni intervengono le forze dell’ordine. Ciò determina il ritiro della carta circolazione, della targa e cancellazione del veicolo dal PRA. Conseguenze eccessive? Forse. Ma a prevederle è in realtà il Codice della Strada.
Il rispolverato art. 96. C.d.S., rubricato “Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica”, precisa che “Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”. Destinatari del provvedimento si stima potrebbero esse oltre 420mila veicoli, circa l’1% di quelli circolanti nazionali. Un dato rilevante visto che i veicoli sono solo quelli delle sole Regioni che hanno avviato l’operazione, ovverosia Lazio, Lombardia e Puglia.
Oltre a recuperare il gettito della tassa, l’operazione avrebbe più che altro l’obiettivo di ripulire gli archivi automobilistici del PRA che ricompendono veicoli ormai non più circolanti, ceduti e sui quali i proprietari individuati non hanno in effetti un interesse a fermare la ragione, mentre, invece, le Regioni sono costrette a sostenere costi per operazioni destinate a non andare a buon fine, quali avvisi bonari, accertamenti e cartelle.Come opporsi alla radiazione?L’art. 96 è chiaro nel precisare che l’operazione di radiazione debba avvenire secondo le “modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”. In realtà il menzionato decreto attuativo ministeriale non è mai stato adottato dal lontanissimo 1992 e avrebbe dovuto, tra l’altro, stabilire proprio l’iter delle Forze dell’ordine per ritirare targa e libretto in caso di mancato pagamento della tassa per oltre tre volte di seguito.
L’unica strada per contestare l’operazione è quella di ricorso in opposizione al provvedimento di cancellazione che, come precisato dallo stesso art. 96, secondo comma, del Codice della Strada, è ammesso entro trenta giorni al Ministro delle finanze. Si potrà, inoltre, difendersi dimostrando il pagamento di almeno un bollo precedente alla data di notifica oppure di essere esentati dal pagamento, o, infine, dimostrare di aver venduto l’auto o averne perso il possesso.
Da asaps.it