In merito all’emergenza Covid-19, riceviamo e pubblichiamo nota del Responsabile della Polizia Locale di Massa d’Albe, Isabella D’Amore
Al fine di fornire in modo uniforme le richieste di chiarimenti che pervengono a questo Ufficio, in merito ai comportamenti da assumere in ogni particolare situazione, ex DPCM 9 marzo 2020, che estende le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale :
“SPOSTAMENTI”: riguardano ogni forma di mobilità, in macchina o appiedata, all’interno di tutto il territorio nazionale. Quindi sono considerati “spostamenti” vietati, ogni mobilità fuori casa delle persone anche all’interno del proprio Comune.
“NON NECESSARI”: significa che le persone possono spostarsi su ogni area della Nazione e su ogni zona nell’ambito del domicilio, cioè si puo’ uscire di casa, esclusivamente se uscire di casa è condizione di “comprovata necessità”
“COMPROVATA NECESSITA’”: sono le condizioni che possono autorizzare ad uscire di casa:
Fare la spesa: uscire solo per fare una spesa necessaria, che sia preferibilmente settimanale, preferendo il negozio più vicino a casa, recandosi al negozio possibilmente 1 persona per famiglia.
Altre compere:solo se necessarie (es. comprare una lampadina che si è fulminata a casa)
Accudire gli animali di allevamento, o da fattoria, o di affezione.
Assistere una persona anziana o malata sempre rispettando scrupolosamente le regole igienico sanitarie.
E’ chiaro, perciò, che
I DIVIETI sono conseguenza di un OBBLIGO ben preciso: RESTARE A CASA ED EVITARE SPOSTAMENTI, SALVO COMPROVATE NECESSITÀ, adottando sempre e in ogni caso le ormai famose 10 Regole di Igiene.
SANZIONI previste per le violazioni alle violazioni alle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Virus COVID-19:
Art. 4 comma 2.D.P.C.M. 08 marzo 2020.“Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Decreto è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. come previsto dall’art. 3 comma 4 del D.L. 23.02.2020. n. 6”. Si veda inoltre il combinato disposto degli art. 438 e 452 c.p. per il quale “chiunque cagioni la diffusione di un epidemia nella quale trovino la morte più persone è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni”
In ogni caso di dubbi, prima di uscire di casa, ognuno si ponga la domanda e si dia l’ovvia risposta conseguente al suddetto DECRETO di emergenza:
Ho la necessità comprovata di uscire per andare al bar? (*)
Ho la necessità comprovata per andare in montagna?
I miei figli hanno la necessità comprovata di essere lasciati liberi di uscire?
(*) In relazione alla domanda: “Se il bar è aperto, perché non posso andarci?”: il bar è configurato come “Pubblico Esercizio”, cioè una attività economica finalizzata a soddisfare i bisogni fisiologici della persona: mangiare, bere, andare in bagno. L’apertura dei bar fino alle ore 18.00 dei bar, del Decreto Ministeriale di emergenza Covid-19, configura un servizio al pubblico, per chi è autorizzato agli spostamenti per comprovate necessità (es. di lavoro fuori domicilio). I gestori dei bar hanno l’obbligo di far rispettare gli ingressi in conformità alle distanze tra le persone.