DICHIARAZIONE F-GAS, SCADENZA IL 31 MAGGIO 2017

I gas fluorurati ad effetto serra, ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni (refrigeranti in apparecchiature di condizionamento d’aria e refrigerazione, agenti estinguenti in impianti di protezione antincendio, propellenti per aerosol medicali e tecnici, ecc.), presentano un potenziale, anche elevato, di contributo al riscaldamento globale del pianeta, determinato dall’intrappolamento della radiazione termica irradiata dalla superficie terrestre tra la superficie stessa e la troposfera (cosiddetto “effetto serra“).

 

Per tale motivo, da ormai un decennio l’azione del legislatore comunitario in materia ambientale è finalizzata al contenimento, alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nell’ambiente di tali gas, prima attraverso il Regolamento (CE) n. 842/2006, quindi mediante il Regolamento (CE) n. 517/2014 che ha abrogato e sostituito il precedente provvedimento.

 

In questo quadro legislativo, a livello nazionale italiano è in vigore da alcuni anni il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, tramite cui il nostro legislatore ha inteso dare attuazione al Regolamento (CE) n. 842/2006.

Tra le varie disposizioni, il decreto stabilisce un sistema di comunicazione delle informazioni riguardante l’entità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra da talune apparecchiature fisse, imperniato su apposite dichiarazioni annuali poste a carico delle persone fisiche o giuridiche che esercitano l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature stesse.

 

Tali dichiarazioni (“dichiarazioni F-Gas“) sono disciplinate dall’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, in attuazione dell’obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra previsto originariamente dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 842/2006, ed attualmente dall’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 517/2014.

 

In concreto, le dichiarazioni F-Gas devono essere trasmesse entro il 31 maggio di ciascun anno, in riferimento all’anno solare precedente, con modalità telematica attraverso la rete SINAnet dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

 

L’obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, contenenti 3 kg o più di gas fluorurato ad effetto serra:

– Impianti di refrigerazione;

– Impianti di condizionamento d’aria;

– Pompe di calore;

– Impianti di protezione antincendio.

 

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono individuati nella figura dell’operatore, inteso quale il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Alla luce di quanto sopra esposto, entro la scadenza del 31 maggio prossimo gli operatori hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione F-Gas 2017, riferita all’anno 2016, per le apparecchiature di propria competenza; la dichiarazione deve tra l’altro riportare i dati identificativi di ciascuna apparecchiatura, incluse le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate nel corso dell’anno, con indicazione delle relative motivazioni.

 

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla dichiarazione F-Gas sono determinate dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.  842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”. In particolare, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra mille e diecimila euro (articolo 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 26/2013).

 

In conclusione, per completezza di informazione, appare opportuno evidenziare che la presentazione della dichiarazione F-Gas costituisce solamente uno degli adempimenti disposti dalla vigente normativa ambientale a carico degli operatori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra; gli altri principali obblighi, talvolta modulati in funzione della quantità di gas presenti nelle apparecchiature, riguardano in sintesi:

– Il ricorso a personale o imprese qualificate (in possesso di apposito certificato) per l’installazione, la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature;

– La prevenzione e la riparazione di eventuali perdite di gas dalle apparecchiature;

– L’esecuzione di regolari controlli periodici delle perdite di gas dalle apparecchiature;

– L’installazione sulle apparecchiature di sistemi di rilevamento delle perdite di gas;

– Il corretto recupero dei gas fluorurati utilizzati quali refrigeranti o estinguenti all’interno delle apparecchiature;

– La tenuta di appositi registri a corredo delle apparecchiature.

 

FONTE PUNTO SICURO

Ing. Paolo Oppini

Ingegnere e consulente aziendale

Redazione - Il Faro 24

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