Etichette Alimentari: cosa è cambiato con la normativa attualmente in vigore

L’etichettatura dei prodotti alimentari come la conosciamo oggi risale al XIX secolo. È interessante sapere che inizialmente è stata sviluppata per agevolare l’applicazione delle leggi sull’adulterazione e sulla riscossione di dazi e tasse sul pane, piuttosto che per proteggere i consumatori.

Invece è soprattutto durante la seconda guerra mondiale che si cominciano a vedere le prime importanti regolamentazioni in alcuni paesi europei per proteggere i consumatori da etichette ingannevoli, nate soprattutto in virtù delle preoccupazioni legate al rischio chimico che la guerra scatenava.

Successivamente, nel 1978, la Direttiva 79/112/CEE, rivolta ai membri della Comunità Economica Europea, ha rafforzato il divieto di presentazioni e affermazioni fuorvianti sui prodotti alimentari. Ciò si è evoluto, attraverso varie iterazioni, nella direttiva 2000/13/CE.

Da allora, le abitudini di acquisto e l’interesse dei clienti nei confronti della dieta e dello stile di vita sono cambiati considerevolmente, condizionati dal consumismo e dai feroci mercati competitivi.

Ciò ha reso più che mai importante che le informazioni sugli alimenti siano chiare e corrette, per aiutare i consumatori a fare scelte di acquisto informate ed essere protetti da pratiche commerciali sleali.

Per questo motivo l’Unione Europea, con la più recente normativa, ha messo ingenti pressioni per modernizzare e migliorare le leggi sui consumatori.

L’importanza delle etichette alimentari: cosa è cambiato?

Con il Regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore il 13 Dicembre 2014, la CE ha finalmente riconosciuto la necessità di una nuova regolamentazione in grado di coprire non solo l’etichettatura, ma anche la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari.

La maggior parte delle regole introdotte si applica agli alimenti preconfezionati, ma i cambiamenti più importanti sono quelli relativi agli allergeni e alla tabella nutrizionale.

Di seguito sono elencate le informazioni che è obbligatorio inserire, con alcune specificazioni nelle categorie che le necessitano:

  1. Denominazione
  2. Elenco degli ingredienti

Deve essere riportato in ordine crescente, con gli allergeni evidenziati nelle modalità spiegate nel terzo punto di questo elenco. Se un ingrediente è menzionato nel nome (come nocciola per la crema alla nocciola) o è raffigurato sull’etichetta, la sua quantità contenuta nel prodotto dovrà essere indicata in percentuale.

Laddove un ingrediente sia composto da altri ingredienti, con poche eccezioni, anche questi devono essere dichiarati nell’elenco degli ingredienti.

  1. Indicazione degli allergeni

Devono essere evidenziati (ad esempio tramite un carattere differente, o un corsivo o sottolineandoli) e devono essere scritti solo nella lista degli ingredienti e non altrove, e accanto agli specifici ingredienti che li contengono. Ad es. Tofu (Soia).

Se esiste il rischio che un prodotto alimentare sia influenzato dalla contaminazione incrociata di allergeni, l’etichetta deve contenere una delle seguenti dichiarazioni:

  • – può contenere…
  • – non adatto a persone con allergia…

Questo tipo di precauzione deve essere utilizzata solo dopo un’attenta e realistica valutazione del rischio.

Per quanto riguarda le categorie speciali di alimenti realizzati senza allergeni, ad esempio quelli nei quali l’etichetta afferma che il prodotto è “senza lattosio” o “non contiene tracce di arachidi”, queste affermazioni devono basarsi su controlli specifici e rigorosi, per garantire che il prodotto finale sia completamente privo di quel particolare allergene.

Questa verifica è estesa, oltre che a tutti gli ingredienti, anche ai materiali di imballaggio. C’è un’unica eccezione a questa regola. I prodotti etichettati come senza glutine possono contenere un massimo di 20 mg/kg di glutine.

  1. Durabilità del prodotto: Termine Minimo di Conservazione e data di scadenza
  2. Condizioni di conservazione e di uso
  3. Paese di origine e di provenienza (esteso ora a più tipologie di carne)
  4. Nome o ragione sociale del produttore e soprattutto del responsabile commerciale
  5. Quantità al netto
  6. Dichiarazione nutrizionale

La tabella, che può non essere presente solo in caso di fornitura diretta (senza ad esempio una piattaforma logistica che rifornisce a livello nazionale), deve contenere:

  • valore energetico per 100g o per singola porzione
  • grassi (di cui acidi grassi saturi)
  • carboidrati (di cui zuccheri)
  • proteine
  • sale

Si possono, volendo, aggiungere informazioni come ad esempio quanti acidi grassi sono mono-insaturi e quanti polinsaturi, oppure il contenuto di polioli, amido, fibre, sali minerali o vitamine.

In conclusione

Questo articolo è stato pensato per sensibilizzare i lettori sull’importanza della regolamentazione dell’etichettatura alimentare e informare su quelli che sono gli aspetti più generali della normativa attualmente in vigore nella Comunità Europea.

Fonte delle informazioni e degli approfondimenti: https://gruppomaurizi.it/etichette-alimentari/.

Redazione - Il Faro 24

Share
Published by
Redazione - Il Faro 24