🔴 NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO RELATIVA AL COMUNE DI FONDI
IL PROVVEDIMENTO STABILISCE MISURE URGENTI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, ANCHE PER IL MOF
È stata pubblicata dalla Regione Lazio l’ordinanza in materia di igiene pubblica “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, relativa al Comune di Fondi. Il provvedimento firmato dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, e dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e in accordo con il Prefetto di Latina e il Sindaco di Fondi, stabilisce misure urgenti di tutela della salute pubblica.
Il provvedimento dà mandato alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dell’Unità di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive, individuando anche le strutture da adibire.
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Fondi entrano in vigore, fino a nuovo provvedimento, le seguenti misure:
a. divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti;
b. divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dall’ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
c. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d. il divieto di spostamento delle persone fisiche, come previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020 e dall’ordinanza, può essere interrotto esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione dell’ordinanza;
e. sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi, anche dove le stesse si svolgano fuori dal territorio comunale;
f. sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità. Possono essere svolte anche l’attività veterinaria e tutti i lavori che possono essere svolti in modalità domiciliare e a distanza. Sono consentite le attività necessarie esclusivamente a garantire l’allevamento degli animali e le attività non prorogabili perché connesse al ciclo biologico di piante e animali. Sono infine permesse le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi, che deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
g. sospensione di tutte le attività commerciali ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
h. il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite ai punti f) e g) nel Comune di Fondi è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla sua destinazione;
i. il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.
j. sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
k. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
l. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
m. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
n. obbligo per la struttura “Ce.R.Te.F Galeno di mettere la TAC a disposizione dell’Azienda sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, allo scopo di consentirne l’utilizzo per le finalità della ordinanza.
L’ordinanza, valida fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, e viene trasmessa al sindaco del Comune di Fondi e al Prefetto di Latina. Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.