Quando si parla di un essere vivente, ed il gatto è tale, bisogna ricordarsi che anche esso ha un cuore, un cervello ed un sentimento. Purtroppo, molte perone non capiscono l’importanza del gatto per l’ecosistema faunistico, e ancor peggio il fatto che alcuni enti, non sanno che il gatto, e le colonie feline, è sotto la loro tutela, sto parlando dei Comuni.La legge Quadro 281/91 è la prima che abbia identificato legislativamente le colonie feline, in seguito i vari regolamenti regionali di recepimento hanno previsto articoli specifici sulla tutela e protezione delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà. Secondo la legge: 1. La “colonia felina” è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.L’habitat” di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. 2. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela. 3. I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo – mediante sterilizzazioni – e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l’igiene.
Un esempio di applicazione, della legge, è stata la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano: alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l’accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle “strutture” e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che:
– la L. 281/91 definisce la “territorialità delle colonie feline”, cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale.
– i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.
– nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.
In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l’uso della cosa comune da parte di un condomino “con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione” e sia l’uso “più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell’uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare “l’uso potenziale” degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge. Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un’attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l’accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti. La legge punisce il maltrattamento dei gatti e che per maltrattamento si intende anche il tentativo di ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo. Ma piu’ efficace è la nota della Legge n.189/2004, con art. 544-bis (Uccisione di animali – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi) e art. 544-ter (Maltrattamento di animali – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro). Il dato che mi spaventa di piu’, è il fatto che nel duemila ci sono persone che osservano il Gatto come un animale da allontanare. Nell’antico Egitto i Gatti noti con il termine Mau, erano considerati sacri. Per il buddismo, i gatti rappresentano la spiritualità, e la reincarnazione delle anime care.Il pensiero degli antichi era ben diverso da molte menti dei nostri giorni, dovremo riflettere di piu’ sull’antico, e sulle loro gesta.
( a cura di Cicchetti Ivan)