MARCOZZI (M5S): “CON EMENDAMENTO TANCREDI L’ITALIA SEGNA ENORME PASSO INDIETRO”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere regionale Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle:

 

Nel 2012 è stata introdotta l’incompatibilità tra eletti e incarichi professionali retribuiti nelle pubbliche amministrazioni. Ma in Commissione Bilancio alla Camera, impegnata sulla “manovrina”, grazie agli emendamenti degli On.li Sanga (PD) e Tancredi (NCD) 143mila politici locali di tutta Italia hanno riacquistato di colpo il diritto al “doppio incarico”, quello di consigliere per il quale ricevono emolumenti e rimborsi dal proprio ente d’elezione e quello ​di consulente avvocato, geometra, progettista o ingegnere collaudatore.

Unico limite: non farlo nell’amministrazione in cui occupano​ la poltrona. “Ma basta andare in quella a fianco e l’incompatibilità, come per magia, non c’è più – commenta Sara Marcozzi, consigliere regionale M5S – Con tutti i problemi che ha  il nostro Paese e la nostra regione, gli onorevoli in questione si preoccupano di rilegittimare il doppio incarico per i politici.”

Il governo Monti, cinque anni fa aveva messo un freno al doppio incarico a garanzia del risparmio e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni e agli eletti venne vietato per legge di svolgere incarichi professionali remunerati. Al massimo, potevano percepire il rimborso delle spese sostenute e gettoni di presenza non superiori a 30 euro ma limitatamente a quelli obbligatori per legge, come il revisore dei conti. Per il resto, niente incarichi.

“Forse quella regola di buon senso dava fastidio a molti, così nella prima versione della manovrina l’incompatibilità è stata rimossa. Mi domando quanti politici locali abruzzesi fruiranno di questo regalo” continua Marcozzi.

Se l’emendamento dovesse essere confermato dal voto della Camera, il consigliere o assessore che volesse svolgere incarichi di avvocato o progettista per un’amministrazione pubblica potrà farlo semplicemente in quella a fianco.

“La scelta di cancellare il divieto per le pubbliche amministrazioni di dare incarichi professionali retribuiti a quanti sono già titolari di cariche elettive in enti locali è una vergogna perpetrata in danno dei tanti professionisti, soprattutto giovani, che, nell’attuale periodo di crisi, si vedono ridurre le opportunità lavorative e di guadagno in favore dei rappresentati dei partiti. Chiediamo all’On.le Tancredi di fare un passo indietro e adoperarsi per ripristinare il divieto preesistente per evitare che  gli incarichi vengano subordinati a logiche partitiche anziché di garanzia della buon andamento dell’amministrazione” conclude Marcozzi.

 

Queste le relazioni e il testo degli emendamenti:

22.73 NF Tancredi AP-CPENCD 27.05

Modifica il comma 4 novellando l’ambito operativo delle deroghe al divieto di remunerazione degli incarichi professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive.

 

Al comma 4 sostituire il penultimo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti da comuni o enti pubblici che abbiano rapporti di carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, con il comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.

**22. 73. Tancredi.

 

22.89 NF Sanga  PD 27.05 

Per effetto delle modifiche in esame, rientrano tra gli incarichi per cui vige detto divieto di 53 Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Ferma restando la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale l’interessato svolge la carica elettiva, viene contestualmente eliminata la previsione, originariamente recata dal decreto legge in esame, secondo cui, nel caso di carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un’area metropolitana diversa.

 

Al comma 4 sostituire il penultimo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti da comuni o enti pubblici che abbiano rapporti di carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, con il comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.
**22. 89. Sanga, Paola Bragantini.

Redazione - Il Faro 24

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