Gara del 8/10/2017 NUOVA SANTEGIDIESE 1948 – NOTARESCO CALCIO 1948
IL GIUDICE SPORTIVO
-Visti i rapporti dell’Arbitro e degli Assistenti Arbitrali, nei quali si riferisce che:
– al minuto 16′ del secondo tempo alcuni sostenitori locali lanciavano in campo una bottiglia di vetro in direzione dell’AA1, senza colpirlo, ed accendevano alcuni fumogeni, uno dei quali entrava sul terreno di gioco;
– l’Arbitro sospendeva momentaneamente la gara al fine di sollecitare l’intervento dei dirigenti della squadra locale, nel mentre venivano lanciate altre bottigliette di plastica piene di acqua all’interno del campo;
– dopo circa tre minuti il gioco poteva riprendere in quanto i tifosi locali, grazie all’intervento dei dirigenti della Nuova Santegidiese, cessavano il lancio di oggetti;
– successivamente, al minuto 25′ del secondo tempo, gli stessi reiteravano il lancio sul terreno di gioco di oggetti contundenti, costituiti da bottigliette di plastica ripiene di acqua;
– a quel punto l’Arbitro, ritenendo essere venuti meno i presupposti per continuare lo svolgimento della gara in sicurezza, decideva di sospendere definitivamente l’incontro sul risultato di Nuova Santegidiese / Notaresco Calcio 1 a 2.
– Considerato che la sospensione dell’incontro è da attribuirsi alla responsabilità esclusiva dei sostenitori della squadra locale che, con il loro comportamento, hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza per consentire all’arbitro di portare a termine l’incontro.
– Tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti della Nuova Santegidiese nell’attuare misure finalizzate a far cessare il comportamento dei propri sostenitori.
– VISTI gli articoli 12, 14, 17 e 18 del C.G.S.;
DELIBERA
1) di infliggere alla Società NUOVA SANTEGIDIESE 1948 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3;
2) di comminare alla Società NUOVA SANTEGIDIESE 1948 la sanzione dell’ammenda di Euro 600,00, sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei propri dirigenti;
GARE DEL 8/10/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 400,00 CELANO F.C. MARSICA SRL
Perché nel corso del primo tempo propri sostenitori attingevano, più volte, con sputi un assistente arbitrale in più parti del corpo. (Rapporto A.A.)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/10/2017
DI DOMENICANTONIO VINCENZO (TOSSICIA A.S.D.)
Perché, a fine gara assumeva comportamento irriguardoso nei confronti di Organo A.I.A. presente.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 25/10/2017
GIORDANI GIANLUCA (PUCETTA)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MARTINELLI MANUEL (FONTANELLE)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CURRI LIRIM (CELANO F.C. MARSICA SRL)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
INTELLINI LORENZO (FONTANELLE)
BORCEA LORENZO (LUCO CALCIO)
TRAINI FEDERICO (NUOVA SANTEGIDIESE 1948)
PAOLINI GIORGIO (PUCETTA)