Con sentenza n. 00331/2018, pubblicata in data 09/08/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione AQ, si è pronunciato sul ricorso proposto da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo e Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, con l’intervento, ad adiuvandum, del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, contro la Regione Abruzzo, Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata” e Comune di Civitella del Tronto.
Con il suddetto ricorso gli Ordini ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 693 del 5.11.2016, con la quale, al punto 4, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l’attuazione dei patti per il Sud, nonché della comunicazione prot. RA/189416/SQ del 17.7.2015 a firma del Presidente della Giunta Regionale, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e limitare al 6% e 8% dell’importo dei lavori il corrispettivo delle spese tecniche e generali.
Con il medesimo ricorso è stato chiesto, altresì, l’annullamento del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, ,misure, contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, gli atti prodromici assunti dall’Ente e la stessa Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Regione Abruzzo, sempre limitatamente alla disposizione ove si disponeva la riduzione delle spese tecniche, in violazione dell’art. 24,comma 8, d.lgs. 50/2016 (cd. Codice degli Appalti).
Il suddetto comma prevede che le Stazioni appaltanti devono utilizzare i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività disciplinati dal D.M. 17.06.2017 “ quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”.
Al contrario, con la nota a firma del Presidente della Regione del 17.07.2015 è stata disposta una riduzione di detti parametri del tutto arbitrariamente.
Ed infatti, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso affermando che quanto disposto con la suddetta nota regionale , trasfuso nella Convenzione e negli atti di gara del Comune di Civitella del Tronto, circa la riduzione delle spese tecniche di tutti gli interventi del Masterplan del 6% e 8% dell’importo dei lavori, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, perché ai parametri ivi stabiliti, commisurati alla qualità delle prestazioni, la predetta nota regionale sostituisce propri parametri, fissati percentualmente, del tutto svincolati da criteri oggettivi.
Afferma il Giudice Amministrativo che “ le Amministrazioni aggiudicatrici” non sono “libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa” dell’art. 24 d.lgs. 50/2016.
Ed ancora: “ Ne risulta stravolta la stessa ratio dell’art. 24 citato perché ai parametri ivi stabiliti, commisurati alla qualità delle prestazioni, la nota regionale sostituisce propri parametri, fissati percentualmente, del tutto svincolati dal livello qualitativo delle prestazioni e attività di progettazione…..”
La decisione del TAR riafferma, dunque, un principio che non può non avere effetti, diretti e indiretti, su tutti i bandi già in itinere e da pubblicare, atteso che è stata annullata, tra gli altri atti, proprio la deliberazione della Giunta Regionale che approvava lo schema di convenzione, valida per tutti gli interventi del Masterplan, contenente la previsione della riduzione delle spese tecniche.
Dovrà, quindi, la Regione Abruzzo e tutti gli Enti interessati adeguarsi a detta pronuncia, riformulando e formulando i bandi di gara prevedendo la quantificazione delle spese tecniche degli interventi secondo il dettato dell’art. 24, comma 8, d.Lgs 50/2016, e relativo D.M. 17/06/2016 (cosiddetto Decreto Parametri) ed uniformandosi a quanto stabilito dal T.A.R. Abruzzo con la sentenza sopra citata.
Comunicato stampa
ufficio stampa ordine architetti Teramo