Roma, 4 Lug – Diverse opere di ingegneria civile ed industriale prevedono attività di scavo e di movimentazione di terre e rocce che, come sappiamo anche attraverso i nostri articoli sugli infortuni gravi e mortali, espongono gli operatori a diversi rischi.
Rischi che tuttavia non dipendono solo dalla eventuale mancanza di buone prassi o di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori: la sicurezza nelle attività di scavo dipende anche da una corretta pianificazione, dalla conoscenza del terreno, della situazione ambientale, dei pericoli che si potranno incontrare durante le attività.
Per parlare dei fattori organizzativi nelle attività di scavo facciamo riferimento alla nuova edizione della pubblicazione Inail “ Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti”, a cura di Gabriella Marena, Francesco Nappi, Pierangelo Reguzzoni, Bianca Rimoldi, Sergio Sinopoli, Giusto Tamigio. Un documento che si propone di “mettere a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori in generale, uno strumento di semplice e pratica consultazione che possa essere di ausilio per prevenire e ridurre i rischi connessi a questa particolare attività”.
Riguardo ai fattori organizzativi e, in particolare, alle procedure preliminari allo scavo, il documento segnala che prima di avviare le operazioni di scavo, l’impresa deve procedere in realtà ad una serie di attività preliminari “per le quali innanzitutto occorrerà:
– effettuare un sopralluogo per individuare: l’esatta collocazione di tutte le utenze sotterranee del luogo di scavo; le condizioni ambientali (edifici, strade, alberi ecc.) che possono determinare situazioni di rischio;
– valutare l’effettivo rischio specifico riferito a: possibili situazioni legate a fattori ambientali ed umani; presenza di atmosfere pericolose o presunta mancanza di ossigeno nello scavo; presenza di canalizzazioni di servizi; condizioni difficoltose di accesso ed uscita dallo scavo;
– redigere un piano operativo di sicurezza specifico (Titolo IV D. lgs. 81/08 e s.m.i.);
– stilare, ove previsto, un apposito progetto per le armature di sostegno (Titolo IV D. lgs. 81/08 e s.m.i.);
– programmare un piano di formazione, informazione e addestramento per i lavoratori (D. lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
Inoltre il datore di lavoro – sempre prima dell’inizio dell’ attività di scavo – “deve predisporre un piano per la gestione di eventuali situazioni di emergenza connesse alle peculiarità del cantiere”, individuando anche, per la gestione delle emergenze, “sia il responsabile che la relativa ‘squadra’ (D. lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
Il documento si sofferma anche sui dispositivi di protezione individuale (DPI) che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori:
– “elmetto;
– scarpe con suola imperforabile e punte in acciaio;
– guanti;
– indumenti di protezione contro le intemperie;
– indumenti fosforescenti in caso di scarsa visibilità;
– occhiali di protezione in caso di proiezione di schegge o frammenti”.
Ed eventualmente si provvederà a fornire anche:
– “mascherine antipolvere di modello adeguato al rischio (di carta per le polveri grossolane e/o non specificamente classificate, con filtro tipo P3 per silice o fibre);
– autorespiratori d’emergenza in caso di lavori in pozzetti, canali e vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria;
– protettore auricolare in caso di utilizzo di utensili pneumatici;
– cinture di salvataggio da prevedersi nel caso di attività in pozzi o canalizzazioni profonde”.
Senza dimenticare poi che, preliminarmente alle attività, il personale addetto allo scavo deve ricevere un “appropriata formazione, informazione e addestramento sulle tecniche di lavorazione adottate, sui sistemi di protezione individuali e collettivi e sulle procedure di sicurezza e di soccorso da seguire in caso di emergenza”. Attività che vanno ripetute “ogni qualvolta un controllo interno, da parte del responsabile dei lavori o da parte delle autorità di vigilanza, evidenzi una carenza di conoscenza delle procedure o in seguito all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
In particolare l’intervento formativo per gli addetti ai lavori di scavo “deve almeno prevedere:
– le tecniche di lavorazione da seguire durante lo scavo;
– l’uso dei dispositivi di protezione individuale;
– le procedure da seguire in presenza di atmosfere pericolose;
– le procedure di emergenza e le tecniche di primo soccorso”.
Veniamo, infine, alle “raccomandazioni importanti” riportate dal documento Inail.
Infatti in considerazione della particolare pericolosità dei lavori di scavo, “il responsabile tecnico, durante i controlli, dovrebbe avere cura di rinnovare le seguenti importanti raccomandazioni che costituiscono una buona base culturale per prevenire il verificarsi del rischio:
– nessuno può stabilire con assoluta certezza che uno scavo sia sicuro e che non occorra predisporre alcun tipo di armatura;
– infortuni mortali o estremamente gravi si possono verificare anche se il lavoratore non è completamente sommerso dal terreno. Lavoratori seppelliti solo fino alla cinta sono purtroppo deceduti in conseguenza della forte pressione esercitata sul corpo dal terreno;
– gli scavi eseguiti vicino a precedenti scavi sono particolarmente pericolosi in quanto il terreno possiede scarsa compattezza;
– la presenza di acqua aumenta la possibilità che lo scavo possa franare. L’incremento della pressione dell’acqua nel terreno può essere il fattore determinante per eventuali smottamenti delle pareti di scavo;
– l’argilla può essere estremamente pericolosa se asciugata dal sole. Grandi blocchi di terreno possono franare dalle pareti della trincea dopo essere stati stabili per lunghi periodi di tempo;
– le pareti gelate di uno scavo non devono essere considerate come alternative alle strutture di sostegno;
– lo scavo deve essere considerato alla stregua di uno spazio confinato in cui controllare e verificare che i lavoratori non siano esposti a sostanze pericolose;
– le strutture di sostegno degli scavi devono sempre tener conto dei carichi addizionali determinati dal peso del terreno accumulato ai bordi della trincea, del traffico veicolare, di altre strutture adiacenti, ecc;
– quando un lavoratore o una parte di una macchina o attrezzatura edile si trova ad una distanza inferiore a 3 metri da una linea elettrica interrata o aerea, occorre contattare l’azienda erogatrice al fine di poter proseguire i lavori;
– le opere di sostegno vanno sempre realizzate secondo gli schemi predisposti dal responsabile tecnico competente;
– i montanti, pannelli, puntoni utilizzati per le opere di sostegno devono sempre essere dimensionate in funzione delle condizioni del suolo, della profondità e della larghezza della trincea, nonché delle condizioni specifiche di carico presenti;
– nessun lavoratore deve operare in trincea al di fuori dell’armatura di sostegno”.
Concludiamo segnalando che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, ricorda che il responsabile tecnico dei lavori di scavo “deve verificare, durante la prima e le successive visite al cantiere, l’adeguatezza delle misure di sicurezza approntate”. E, a questo proposito, riporta, per facilitare i controlli e le ispezioni interne, una serie di domande di controllo.
Inail, Direzione Regionale per la Lombardia, “ Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti”, a cura di Gabriella Marena, Francesco Nappi, Pierangelo Reguzzoni, Bianca Rimoldi, Sergio Sinopoli, Giusto Tamigio e la collaborazione di IATT (Italian association for trenchless technology), seconda edizione 2016 (formato PDF, 5.72 MB).
SCARICA QUI L’OPUSCOLO DELL’INAIL: Riduzione-Rischio-Scavo
FONTE PUNTOSICURO.IT