Il WWF Abruzzo fa il punto sulla normativa vigente in materia di gestione di testuggini invasive

Il WWF cerca di fare chiarezza sulla situazione della Trachemys scripta, nome scientifico delle testuggini palustri americane dalle orecchie rosse e dalle orecchie gialle, il cui commercio e detenzione sono oggi proibiti da normative europee e nazionali.

Il recente Decreto “Milleproroghe” (Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91), tra le tante disposizioni, ha esteso di un anno anche il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia inseriti nell’elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. I proprietari di testuggine palustre americana Trachemys scripta, di alcune specie di scoiattoli e di gamberi hanno quindi tempo fino al 31 agosto 2019 per darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive.

Per la denuncia è sufficiente compilare, eventualmente con l’aiuto del proprio veterinario, un modulo scaricabile on line (http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive) e inviarlo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’attestazione dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata postale, autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale da compagnia.

I proprietari così autorizzati sono in ogni caso obbligati a una corretta detenzione con misure adeguate per impedire la fuga e la riproduzione degli animali.

In alternativa chi volesse rinunciare a tenersi le Trachemys, potrà affidarle, come recita il Decreto, a strutture pubbliche o private autorizzate, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 230/2017).

Qui sorgono però i problemi: nella gran parte delle regioni italiane, e meno che mai in Abruzzo, infatti, di queste strutture non c’è al momento traccia per cui l’affidamento è attualmente una strada non percorribile (tranne nelle poche Regioni che si stanno già adeguando).

Vi è poi da chiarire la posizione dei Sindaci che hanno nei propri territori comunali laghetti pubblici (vedi Pescara, Chieti, Teramo, ecc.) nei quali sono presenti testuggini esotiche (non solo della specie già oggi ritenuta invasiva). In molti casi questi animali sono il risultato della liberazione illegale fatta da ignoti che dopo aver acquistato le testuggini, non sapendo come gestirle, se ne sono sbarazzati. Il D.Lgs. n. 230/2017 prevede che l’obbligo di denuncia riguarda anche gli enti pubblici. E in effetti, stante il numero considerevole di animali presenti in alcune aree urbane, quest’obbligo potrebbe costituire oggettivamente un grosso problema. Se il testo non verrà modificato, i Comuni quindi dovranno procedere a un monitoraggio di tutti i laghetti e le aree umide in genere presenti sul proprio territorio per riscontrare l’eventuale presenza di testuggini.

Tra l’altro le sanzioni previste sono pesantissime:

  1. la mancata denuncia di possesso è punita invece con sanzioni tra 150 e 20.000 euro;
  2. per la violazione dei divieti di introduzione, detenzione, trasporto, utilizzo/scambio/cessione e riproduzione si va da 1.000 a 50.000 euro, con aumenti sino al triplo se dalla violazione dovesse derivare la necessità di applicare misure di eradicazione rapida o di gestione o di ripristino degli ecosistemi danneggiati;
  3. il reato più grave, il rilascio in ambiente, è punibile invece con arresto sino a tre anni e sanzioni tra 10.000 e 150.000 euro.

Se viene verificata la non idoneità al confinamento o la riproduzione degli animali è inoltre prevista sempre la confisca degli animali a seguito della quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dispone il rinvio nel Paese di provenienza (nei rari casi in cui ciò sia davvero possibile) oppure, in alternativa, l’affido a strutture pubbliche o private autorizzate o persino la soppressione.

C’è dunque poco da scherzare. Procedure di gestione e sanzioni possano apparire in effetti complicate e molto rigide, ma va anche considerato che l’introduzione di specie alloctone (cioè non del luogo) costituisce una delle principali cause di distruzione della biodiversità oltre a rappresentare, in alcuni casi, un vero e proprio flagello non solo ambientale, ma anche economico (vedi il caso della nutria, del pesce siluro, ecc.).

Ricapitolando:

  • i privati cittadini per mettersi in regola possono compilare e spedire il modulo (hanno comunque tempo fino a tutto agosto del 2019) e saranno tranquilli. Nel caso in cui vogliano affidare l’animale in possesso alla pubblica amministrazione dovranno attendere la realizzazione dei centri di detenzione;
  • le Regioni e le Province autonome sono chiamate a realizzare centri di detenzione o a convenzionarsi con strutture private;
  • i Comuni possono aspettare che si faccia chiarezza rispetto al testo normativo e alla sua applicazione. Nel frattempo farebbero bene a porre il problema a livello nazionale – magari attraverso l’ANCI – così da individuare, con il coinvolgimento di esperti, le migliori soluzioni.

Il WWF Abruzzo sollecita la Regione ad adeguarsi a quanto previsto per la creazione e gestione di centri di detenzione, consultando il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e confrontandosi con le associazioni scientifiche e ambientaliste, e cercare così una soluzione, in proprio o attraverso una convenzione, per mettersi al passo con gli obblighi di legge. Del resto, anche in questo caso, vige la regola che una buona gestione della cosa pubblica si misura meglio con il rispetto delle norme e con l’aiuto concreto offerto ai cittadini e agli enti locali anche nelle piccole cose piuttosto che con progetti faraonici spesso devastanti.

Per saperne di più si possono intanto consultare sul web le linee guida elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e in collaborazione con la Societas Herpetologica Italica (SHI): https://www.lifeasap.eu/file/Linee_guida_animali_compagnia.pdf. Sullo stesso argomento può essere utile anche consultare le più estese raccomandazioni: https://www.lifeasap.eu/file/LifeASAP_Raccomandazioni-Trachemys-estese.pdf. Per consultare l’elenco completo delle specie esotiche di rilevanza unionale si veda invece il sito http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/elenco_specie_esotiche_agosto2017.pdf).

Redazione - Il Faro 24

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