C.S. SGT – PISCINA COMUNALE. IL TAR RESPINGE IL RICORSO DI SANGIÒ SAMBUCETO NUOTO

IL TAR respinge il ricorso di Sangiò Sambuceto Nuoto
Il giudice amministrativo ha ritenuto infondati tutti motivi del  ricorso contro con la delibera del consiglio comunale che autorizzava  il Sindaco a costituire una SSD per la gestione della piscina comunale.

Il TAR sezione di Pescara, presieduto da Alberto Tramaglini  (Consigliere Renata Emma Ianigro, Estensore Massimiliano Balloriani),  nella camera di consiglio dello scorso 9 novembre, ha respinto il  ricorso (n.307/2016) proposto dalla Sangiò Sambuceto Nuoto SSD arl  contro il Comune di San Giovanni Teatino (rappresentato dall’avvocato  Carlo Costantini) e la SGT Multiservizi srl (rappresentata  dall’avvocato Luca Presutti).
“La sentenza del Tar – dichiarano il Sindaco Luciano Marinucci e  l’assessore allo sport Roberto Ferraioli – conferma la correttezza,  senza alcuna forzatura, della nostra scelta. Rappresenta anche una  risposta a chi ha ci ha criticato, anche pesantemente, perseguendo  fini politici e personali piuttosto che il bene comune. L’attività  della SGT Sport, in questi anni, dimostra che la piscina comunale può  essere gestita in maniera efficiente. La qualità dei servizi, oggi più  ampi e diversificati, è elevata ed è davvero fruibile nelle migliori  condizioni da tutti gli utenti”.
La Sangiò Sambuceto Nuoto, già concessionaria della gestione degli  spazi d’acqua all’interno della piscina di proprietà del Comune, aveva  chiesto l’annullamento della deliberazione n. 53 del 12 agosto 2016  con la quale il Consiglio comunale ha autorizzato il Sindaco e  l’amministratore unico della società SGT Multiservizi (società  partecipata al 100% dal Comune di San Giovanni Teatino) a costituire  una Società Sportiva Dilettantistica, con capitale sociale di 10 mila  euro posseduto al 100% dalle stessa società interamente pubblica SGT  Multiservizi.
Il TAR ha ritenuto infondate tutte e quattro le motivazioni del  ricorso. “Come in altre circostanze – aggiunge Marinucci – abbiamo  dovuto aspettare i tempi di una giustizia che, ancora una volta, ci dà  ragione confermando la correttezza della nostra azione amministrativa  che, lo ribadisco, è sempre stata ed è ispirata al perseguimento del  bene collettivo, tagliando sprechi e inefficienze”.
In particolare “l’affidamento a una società in house totalitaria  dell’Ente pubblico – scrive nella sentenza il TAR – realizza proprio  una forma di gestione diretta al pari dell’uso di un proprio organo o  servizio interno, poichè non vi è alcuna apertura al mercato nè la  scelta del socio nè la scelta dell’affidatario”, quindi una gestione  diretta da parte dell’Ente locale prevista dalla legge (art.2 L.R.A  n,27 del 19.06.2012). Come recentemente ribadito dal Consiglio di  Stato, inoltre, ne consegue  che la “gestione di un impianto sportivo  attraverso la costituzione di una società in house direttamente  partecipata” non viola la legge 244/2007, perchè “si tratta di società  aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che sono  strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità  istituzionali”.

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