Autocarri e auto: quali sono le differenze dal punto di vista assicurativo

L’assicurazione auto e la polizza autocarro apparentemente presentano molte similitudini, ma nelle sostanza si differenziano in molti punti. Questa guida servirà proprio ad analizzare i diversi aspetti per capire le differenze tra le due assicurazioni, tra l’altro tipi di polizze tra le più diffuse in Italia. Iniziamo col dire che esistono veicoli che possono essere assicurati sia come auto che come autocarro, una possibilità spesso sfruttata in modo improprio per beneficiare dei vantaggi economici della polizza autocarro. Infatti, ad esempio, alcuni possessori di SUV assicurano il proprio mezzo come autocarro per pagare un premio inferiore rispetto a quello più oneroso della polizza auto. Fatta questa opportuna precisazione, ora per comprendere bene le differenze tra le due polizze è necessario partire dalla definizione di autocarro: si tratta sostanzialmente di un mezzo destinato al trasporto di merci, anche se in Italia è permesso immatricolare come autocarro anche quelle auto usate per il trasporto di tipo commerciale. Stiamo parlando delle auto con due posti utilizzate per trasportare merci, quelle con rimorchio e i famosi SUV. Assicurare un veicolo come autocarro significa fruire di consistenti vantaggi economici, sia dal punto di vista fiscale sia rispetto al premio assicurativo da pagare, in particolare nel caso di quelle chilometriche. I vantaggi fiscali sono riscontrabili nella possibilità di portare in detrazione l’IVA e di dedurre i costi dell’IRES, oltre alla possibilità di risparmiare anche sul bollo auto. Tutti aspetti fiscali favorevoli che comportano un risparmio considerevole. Un altro aspetto vantaggioso dell’assicurazione autocarro riguarda il costo del premio, calcolato sulla portata, espressa in quintali, e non sulla cilindrata come notoriamente avviene per le auto, come potete constatare su siti specializzati Comparameglio, 6sicuro o Assicurazioniautocarri.com Esistono però dei limiti da tenere in debita considerazione prima di stipulare la polizza autocarro, come quello che riguarda il numero di sinistri coperti annualmente dall’assicurazione. Infatti, generalmente, le compagnie coprono massimo 2/3 incidenti l’anno, superato tale limiti per essere coperti occorre sostenere dei costi aggiuntivi. Un limite dovuto al fatto che gli autocarri solitamente vengono guidati da più conducenti e hanno lunghe percorrenze, fattori che aumento i rischi di sinistri. Rispetto alle polizze auto, sostanzialmente diverso anche il discorso relativo alla classe di merito. Quest’ultima, nel caso dell’assicurazione autocarro, viene presa in considerazione in base al mezzo e non in relazione all’intestatario. Questo sempre perché i mezzi commerciali hanno guidatori diversi. Quindi ogni autocarro parte dall’ultima classe e annualmente scala di una posizione in caso di assenza di incidenti. Per ciò che attiene alla Legge Bersani, che consente di beneficiare della classe di merito di un’altra persona facente parte dello stesso nucleo familiare, per l’assicurazione autocarro sono previsti altri limiti: difatti il beneficio è concesso dalla legge esclusivamente alle ditte individuali intestate a un soggetto titolare di partita IVA. Quindi appare chiaro che il beneficio è precluso nei casi di autocarri intestati a una società. Altri elementi da tenere in debito conto riguardano la copertura della polizza autocarro perché l’utilizzo promiscuo del mezzo, cioè per uso privato e per attività commerciale, fa venir meno i benefici. Viceversa, con l’uso esclusivo del mezzo vengono mantenuti i benefici, ma ovviamente il veicolo non potrà esse usato per fini privati. Questo significa che in caso di incidente e a bordo del veicolo ci sono dei bambini la copertura perde tutta la sua efficacia. Dunque è meglio prestare molto attenzione e non utilizzare in modo improprio il mezzo immatricolato come autocarro, perché i risvolti negativi non riguardano solo la perdita della copertura assicurativa ma si rischia anche di incorrere in sanzioni piuttosto salate. Secondo l’art. 82 del Codice della Strada può essere inflitta una sanzione anche fino a 1500 €, oltre alla sospensione della carta di circolazione del veicolo. Questo significa che, indipendentemente dal verificarsi di un incidente, se nel corso di controlli della polizia stradale viene riscontrato l’uso improprio dell’autocarro si va incontro a una multa per violazione del Codice della Strada. L’assicurazione autocarro rispetto alla polizza auto comporta innegabili vantaggi, a patto che il mezzo venga utilizzato per uso commerciale e non impropriamente per fini privati.

About Redazione - Il Faro 24