IL GIUDICE SPORTIVO ASSEGNA LA VITTORIA AL REAL CARSOLI

La prima giornata di campionato dell 19 settembre, aveva visto il Real Carsoli sconfitto con un 3 a 0  con il Villavallelonga. Durante la partita  presso il Campo Sportivo di Collelongo, la dirigenza del Real Carsoli però ha notato qualcosa di strano nei tesserati in campo. Il lunedì  presentarono ricorso al Giudice Sportivo presso la Federazione Italiana Gioco del Calcio dell’Aquila. In particolare venne subdorata qualche irregolarità sulla presenza in campo di giocatori che a parere dei dirigenti del Real Carsoli non avevano gli accrediti ufficiali e le abilitazioni per essere in campo. Cinque le irregolarità segnalate, ma di queste una è risultata completamente fuori norma, con un giocatore messo in campo a disputare partita senza però averne titolo ufficiale. E così a distanza di pochi giorni è stata  emessa la sentenza del giudice sportivo Alessandro Rosa, che ha di fatto ribaltato il risultato di questo incontro assegnando la vittoria del 3 a 0 in favore del Real Carsoli.

NOTA DEL GIUDICE 

“Visto il reclamo della A.S.D. REAL CARSOLI  fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 0 a favore della squadra avversaria, per la posizione irregolare di sette calciatori della A.S.D. VALLELONGA.

– Riferisce, in particolare, la Società reclamante che la A.S.D. VALLELONGA avrebbe fatto prendere parte all’incontro i seguenti giocatori non regolarmente tesserati…. omissis….

-Esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione in possesso del C.R.A., è emerso che il giocatore numero 10 in distinta gara non poteva prendere parte all’incontro in oggetto perché il procedimento di tesseramento non risulta essere stato perfezionato in conformità alle disposizioni regolamentari emanate con C.U. F.I.G.C. n. 166/A del 26.05.2017.

– Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori italiani provenienti da federazione estera è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma.

Autorizzazione che, al 17.09.2017, non risultava essere stata ancora rilasciata.

– Verificato, invece, che gli altri giocatori indicati nel reclamo potevano prendere parte all’incontro, perché regolarmente tesserati con la Società VALLELONGA.

– Accertata, quindi, la violazione della disposizione di cui al richiamato C.U. n. 166/A del 26.05.2017 della FIGC da parte della A.S.D. VALLELONGA, per la posizione irregolare del giocatore C.G., dovendosi pertanto dichiarare l’irregolare svolgimento della gara ai sensi dell’art. 17 del C.G.S..

– Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 15 del 21.09.2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi dell’art. 33 del C.G.S.,

Il giudice sportivo delibera

1) di accogliere il reclamo dell’A.S.D. REAL CARSOLI  e, per l’effetto, di infliggere alla A.S.D. VALLELONGA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. REAL CARSOLI;

2) di inibire il sig. PAGNANI Angelo Andrea, dirigente accompagnatore della A.S.D. VALLELONGA, sino al 4.10.2017;

3) di accreditare la tassa di reclamo. ”

 

 

( a cura di Cicchetti Ivan)

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