IL PROF. VALLETTA:”GIOVANI, CONTINUIAMO AD ACCOGLIERE E RISPETTARE “L’ALTRO”, COSA E’ CAMBIATO PER LA PROTEZIONE SPECIALE DOPO IL COSIDDETTO “DECRETO CUTRO”. (D.L. 20/23 CONVERTITO IN L.50/23)

Ai nostri giorni, dove il fenomeno migratorio ridefinisce i tradizionali assetti su cui si fonda il vivere sociale, parlare dell’incontro tra “noi” e coloro che definiamo “l’altro” è un presupposto imprescindibile per la costruzione di una società migliore, equa e solidale, che potrà definirsi inclusiva e aperta all’incontro con il Prossimo. Ne abbiamo disquisito piacevolmente, durante una pausa del convegno “l’integrazione dell’immigrato nel mondo del lavoro”, con il Prof. Sandro VALLETTA, docente in diritto delle migrazioni, vice presidente del centro studi per l’immigrazione a Roma, direttore del dipartimento di scienze dell’immigrazione dell’accademia leonina delle scienze e delle arti e operatore legale per i cittadini dei Paesi terzi, beneficiari del progetto “Di.Agr.A.M.M.I.”, (Diritti in Agricoltura attraverso approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l’Integrazione e il lavoro giusto), presso la Caritas diocesana di Avezzano.

Professore, lei che in virtù del suo impegno accademico, è in continuo contatto con i giovani di oggi, ci può illustrare il modo con cui si rapportano verso il fenomeno migratorio?

I giovani di oggi, solitamente, sono persone curiose e aperte all’incontro con la cosiddetta diversità, anche se tra loro non manca la solita “pecora nera”, e hanno voglia di scoprire, analizzare e conoscere. Talvolta, interagendo con contesti e persone provenienti da vissuti culturali e religiosi molto diversi, riscontro anche dei pregiudizi, delle chiusure e, soprattutto, delle paure che, se affrontate nei dovuti modi e con un’informazione precisa e dettagliata, diventano le migliori occasioni di crescita, sotto tutti i punti di vista, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze. Devo constatare, però, che la maggior parte percepisce il fenomeno migratorio come un’opportunità, capace di generare la vita, di far germogliare la speranza, di connettere identità ibride e favorire la cultura dell’incontro, al di là dei colori della pelle, dei dolori e delle vicissitudini dell’umanità del nostro tempo. Noto, con piacere, che si  informano continuamente e sono così coinvolti che riescono a vivere personalmente anche l’aspetto drammatico di chi si ritrova lontano da tutto: famiglia, affetti, usi e costumi, nella condizione di “spaesato” ed esule. 

Cosa dobbiamo fare, secondo lei, per avvicinare i giovani alla comprensione del fenomeno migratorio in Italia, dove, a volte, è strumentalizzato negativamente?

Dobbiamo impegnarci ad accorciare le distanze tra il ‘noi’ e il ‘loro’, anche attraverso un’adeguata terminologia, per creare degli spazi accoglienti ed inclusivi, che favoriscano lo scambio delle esperienze, il servizio e la formazione sulle tematiche migratorie. Bisogna proporre sempre positivamente, per accompagnare i giovani in un percorso di ‘affezionamento’, fino a spendersi concretamente verso i cittadini stranieri, verso le loro comunità e nei contesti di appartenenza. Oserei affermare che è un seminare, con fiducia e rispetto, per la “diversità”, avviando e accompagnando i processi di apprendimento e avvicinamento

Secondo lei, come coinvolgere queste nuove generazioni?

Attraverso percorsi formativi e informativi, trasmettendo uno stile di vita basato sulla fraternità e sulla capacità di “decostruire” muri e costruire ponti di dialogo e di rispetto, solidali e inclusivi.

Professore, ci illustra cosa è cambiato dopo il cosiddetto “Decreto Cutro”, convertito nella Legge 50/23?

La protezione speciale viene concessa quando, al ricorrere di determinati presupposti, non è possibile l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per protezione speciale Il permesso di soggiorno per “protezione speciale”  è regolato, innanzitutto, dall’art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.25, ed è stato introdotto dalla L. 132/2018 e i presupposti per il suo rilascio erano stati poi ampliati dal D.L.130/2020, convertito nella L.173/2022 che aveva riformulato l’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.), ampliando le ipotesi di divieto di espulsione. Il D.L. 20/23 (cd  “Decreto Cutro”), convertito, con modifiche, nella L. 50/23 ha di fatto eliminato quelle apportate nel 2020, all’articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Le prime indicazioni sulle novità introdotte sono state fornite dal Ministero dell’Interno con la circolare del 13 marzo 2023

Quali i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale?

Il permesso per protezione speciale  è rilasciato dal Questore, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. primo comma dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Tale articolo vieta l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere inviato verso un  altro Stato nel quale non sia protetto per tutte queste situazioni citate. Allo stesso modo,vengono protette tutte quelle in cui sussistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti e a quelle in cui ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano). Nella comparazione di tali motivi la norma prevede che si tenga conto anche dell’esistenza, nello Stato in cui lo straniero sarebbe espulso, delle gravi violazioni dei diritti umani. Prima della modifica introdotta con la legge n. 50/23, l’ articolo 19, così come modificato nel 2020, escludeva anche la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, la norma richiedeva che l’amministrazione, nel valutare la possibile espulsione di uno straniero irregolare, tenesse in ogni caso conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Si tratta di un principio che in sede giurisprudenziale (Cass. Civ, sez.VI, ordinanza n.7861, del 2022 e sentenza SS.UU. n. 24413/21) era stato ricollegato all’articolo 8 CEDU, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La legge n. 50/23, eliminando il terzo e quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1 ha fatto venir meno il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privato o familiare.  

Si può chiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale senza aver presentato domanda di protezione internazionale?

Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 tale possibilità sembra essere venuta meno, essendo stata eliminata la facoltà, per il Questore, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale quando sia stata presentata la domanda per un’altra tipologia. In attesa di ulteriori chiarimenti, da parte del Ministero dell’Interno, non sembra comunque sia più possibile richiedere il permesso per protezione speciale direttamente alla Questura, ovvero al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale. Prima della L. 50/23,Il permesso per protezione speciale era, in ogni caso, lo stesso ed era sempre rilasciato dal Questore, sulla base dei medesimi presupposti e cioè nel caso in cui ricorrevano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell’art.19 T.U.I. Tale accertamento poteva però essere effettuato sia a monte dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale, che disponeva l’inoltro della documentazione al Questore affinché provvedesse al rilascio del permesso per protezione speciale, oppure poteva essere richiesto alla medesima Commissione dal Questore, cui fosse stata presentata domanda di rilascio del titolo direttamente dallo straniero. Quest’ultima possibilità, a seguito delle modifiche introdotte, sembra essere ora venuta meno.

Alla luce di queste novità, visto che interessa un congruo numero di cittadini stranieri, come verranno valutate le domande di protezione speciale presentate prima dell’11 marzo 2023?

La nuova legge ha previsto una disciplina transitoria con la quale è stata estesa l’efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all’entrata in vigore, nonché ai casi in cui il cittadino straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare domanda di protezione speciale. La norma transitoria prevede, inoltre, che ai procedimenti di competenza della commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore della L. 20/23 si continui ad applicare la disciplina previgente. Infine, sempre con una disposizione transitoria, è stato disposto che i permessi già rilasciati, sulla base dei requisiti abrogati (ovvero quelli rilasciati perché ritenuto fondato il rischio, in caso di espulsione, di una violazione del diritto alla vita privata e familiare), possano essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà, in via transitoria, di conversione degli stessi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

Quale è la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale? Può essere rinnovato?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale ha una durata biennale. Il rinnovo è subordinato ad una nuova valutazione della posizione del richiedente da parte della Commissione Territoriale.

Il cittadino straniero può lavorare con la titolarità di un permesso di soggiorno per protezione speciale? E’ possibile convertirlo in quello per motivi di lavoro?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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