TAGLIACOZZO. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TERRITORIO COMUNALE INERENTI LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULL’EMERGENZA DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il  Sindaco della Città di Tagliacozzo riguardo alle disposizioni emesse nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, contenente le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 e misure di informazione e prevenzione, dispone:

– in ottemperanza dell’Art. 1 lettera b), la chiusura del Teatro Talia e la sospensione di tutte le attività in essa struttura programmate fino al 3 aprile 2020, data indicata nel decreto; gli spettacoli della stagione teatrale invernale dell’11 marzo (“Parenti serpenti”) e del 27 marzo (“Mimì in arte Mia Martini”) sono rinviati a data da destinarsi; gli spettacoli de “Il teatro dei colori” programmati per il 7 e il 20 marzo, fatte salve ulteriori disposizioni, saranno recuperati entro il mese di maggio;

– in ottemperanza dell’Art. 1 lettera b), l’annullamento della programmazione del “Dantedì” prevista il 25 marzo p.v., fatta salva l’attività didattica del Bando di concorso (elaborato in collaborazione con l’Istituto onnicomprensivo “A. Argoli” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Territorio comunale che potrà essere svolto col metodo “a distanza” mediante i mezzi informatici e comunque con il coordinamento degli insegnanti incaricati;

– in ottemperanza all’Art. 2 lettera b) l’interruzione delle attività aggregative presso il Bentro anziani del Capoluogo, che raccomanda specificatamente “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

In ottemperanza dell’Art. 1 lettera c): “Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1 (vedasi in appendice al presente testo), in cui si raccomanda:

a) lavarsi spesso le mani; di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

(…)

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

In ottemperanza all’Art. 2 lettera i) “chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

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