MEDICINA: ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE, INASPRITE LE PENE PER CHI ESERCITA SENZA AVERNE I TITOLI

Inasprite le pene previste dal codice penale, precisamente all’art. 348, inerente l’esercizio abusivo di una professione, come quella legale ad esempio, che richiede l’abilitazione dello Stato, così come anche altre categorie di professionisti.
Tutto è cambiato con la Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 “Legge Lorenzin”, entrata in vigore il 15 febbraio dello stesso anno.
Dal 15 febbraio 2017, quindi, chiunque eserciti abusivamente una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, quindi anche la categoria dei commercialisti ed ingegneri, ad esempio, è punito con la reclusione da un mino di sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose destinate a commettere il reato. Inoltre, qualora il soggetto colpevole eserciti regolarmente la professione o l’attività, è prevista la trasmissione della sentenza di condanna al competente Ordine, Albo o Registro, ai fini dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Infine contemplata la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione, ovvero abbia diretto l’attività delle persone che hanno concorso al reato medesimo. (Fonte dell’Articolo Diritto.it)

 

 

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