LEGGE TRABOCCHI, LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA NON FONDATA L’IMPUGNATIVA. SOSPIRI E CAMPITELLI: SENTENZA STORICA

La Regione incassa una vittoria importante sulla legge relativa ai Trabocchi. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità poste dal Consiglio dei Ministri che aveva impugnato la legge regionale n. 7 del 10/06/2019, recante “Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)”. “Si tratta di una sentenza storica – affermano con soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’assessore regionale Nicola Campitelli – con la quale si certifica il buon lavoro della Regione in quanto la Corte Costituzionale stabilisce da un lato che il ricorso sia tendenzialmente generico ritenendo, dall’altro, che la norma non sia affatto in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal codice dei Beni culturali e del paesaggio. Quindi, non solo si dichiara l’infondatezza delle censure alla base dell’impugnativa ma si evidenzia come la legge si ponga l’obiettivo della valorizzazione dei trabocchi attraverso attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili”. Un passaggio chiave della sentenza della Corte Costituzionale riguarda l’introduzione del riferimento a una “superficie complessiva di occupazione massima” che effettivamente risponde alla finalità di circoscrivere l’area complessiva destinata alla valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia dell’ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale la regolazione dell’attività di ristorazione) sia di un più fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia degli stessi trabocchi; il che non eccede l’ambito dei poteri propriamente spettanti alle Regioni. Secondo la Corte non è esatto che i nuovi parametri di superficie dei trabocchi vadano a sommarsi all’aumento del 20 per cento, poiché quest’aumento è testualmente riferito ai soli “caliscendi”. Viene evidenziato inoltre come non ci sia nessuna interferenza della disposizione con i piani demaniali marittimi comunali (PDMC), in quanto detta norma non implica la diretta applicabilità dei limiti massimi di superficie da essa indicati, né autorizza la deroga rispetto ai PDMC. La destinazione ad attività di ristorazione non costituisce una novità normativa e secondo la Corte la puntuale regolamentazione di tale attività (con riguardo, in particolare, alla superficie massima sfruttabile e al numero massimo delle persone ospitabili), non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato. A sua volta, la maggior ampiezza della passerella di accesso al trabocco, è coerente con l’assolvimento dell’esigenza di consentire, da un lato, la fruizione del trabocco da parte delle persone con disabilità e, dall’altro, l’osservanza dei parametri di sicurezza per la pubblica incolumità dei soggetti fruitori, sia in chiave turistica che didattico-culturale. Viene evidenziato che non si è concretizzata nessuna invasione della sfera di attribuzioni riservate allo Stato in quanto, al contrario, viene previsto che gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi debbano necessariamente conformarsi alle prescrizioni statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio. Elementi ribaditi anche dal passaggio relativo ai nuovi interventi relativi ai trabocchi che rimangono assoggettati all’applicazione della disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale. Tali autorizzazioni, ovviamente, non possono altrimenti articolarsi che nelle forme procedimentali contemplate dalla stessa normativa statale (non risultandone affatto previste altre dalla Regione), come specificato proprio nel testo di legge.

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