🔴 NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO RELATIVA AL COMUNE DI FONDI
IL PROVVEDIMENTO STABILISCE MISURE URGENTI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, ANCHE PER IL MOF
Ă stata pubblicata dalla Regione Lazio lâordinanza in materia di igiene pubblica âUlteriori misure per la prevenzione e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-2019â, relativa al Comune di Fondi. Il provvedimento firmato dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, e dallâassessore alla SanitĂ , Alessio DâAmato, e in accordo con il Prefetto di Latina e il Sindaco di Fondi, stabilisce misure urgenti di tutela della salute pubblica.
Il provvedimento dĂ mandato alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dellâUnitĂ di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unitĂ operative di pneumologia e malattie infettive, individuando anche le strutture da adibire.
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Fondi entrano in vigore, fino a nuovo provvedimento, le seguenti misure:
a. divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti;
b. divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attivitĂ e servizi consentiti dallâordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
c. sospensione delle attivitĂ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitĂ ;
d. il divieto di spostamento delle persone fisiche, come previsto dal DPCM dellâ8 marzo 2020 e dallâordinanza, può essere interrotto esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione dellâordinanza;
e. sospensione dello svolgimento delle attivitĂ lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi, anche dove le stesse si svolgano fuori dal territorio comunale;
f. sospensione delle attivitĂ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilitĂ . Possono essere svolte anche l’attivitĂ veterinaria e tutti i lavori che possono essere svolti in modalitĂ domiciliare e a distanza. Sono consentite le attivitĂ necessarie esclusivamente a garantire l’allevamento degli animali e le attivitĂ non prorogabili perchĂŠ connesse al ciclo biologico di piante e animali. Sono infine permesse le attivitĂ del Mercato ortofrutticolo di Fondi, che deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
- orario di apertura lunedĂŹ e venerdĂŹ dalle ore 06.00 alle14.00 e martedĂŹ, giovedĂŹ e domenica dalle ore 05.00 alle14.00;
- sanificazione del mercato da effettuare ogni sabato;
- distribuzione a tutti gli operatori e controllo sullâeffettivo utilizzo di mascherine e guanti, con divieto di accesso al mercato per chi fosse sprovvisto;
- accesso al mercato solo dai tornelli autorizzati, ridotti a numero massimo di 4 e accessibili solo al personale âeffettivamenteâ impegnato nelle operazioni di carico e scarico merce;
- contingentamento degli accessi al Mercato, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa lâeffettiva esigenza di operativitĂ sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per questâultimi di scendere dagli automezzi se non previo utilizzo di mascherine e guanti;
- controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner;
- divieto di assembramenti o riunione allâinterno del MOF e negli spazi adiacenti;
- regolazione degli accessi esclusivamente attraverso i seguenti corridoi: per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino allâintersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte; per i mezzi provenienti dallâautostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino allâintersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte.
g. sospensione di tutte le attivitĂ commerciali ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attivitĂ di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attivitĂ dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
h. il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuitĂ delle attivitĂ consentite ai punti f) e g) nel Comune di Fondi è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa allâattivitĂ , alla merce trasportata e alla sua destinazione;
i. il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.
j. sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
k. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
l. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
m. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, lâerogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
n. obbligo per la struttura âCe.R.Te.F Galeno di mettere la TAC a disposizione dellâAzienda sanitaria locale, ai sensi dellâarticolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, allo scopo di consentirne lâutilizzo per le finalitĂ della ordinanza.
Lâordinanza, valida fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, e viene trasmessa al sindaco del Comune di Fondi e al Prefetto di Latina. Il provvedimento sarĂ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.