Prevenire è meglio che curare e, nel caso degli incendi boschivi, è meglio anche che dover poi intervenire, con spese gravose, per ripristinare sicurezza e luoghi devastati.
Con questo obiettivo, quindi, il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha firmato l’ordinanza per prevenire gli incendi boschivi che entrerà in vigore il 15 giugno fino al 15 ottobre prossimo.
L’ordinanza prevede prescrizioni e divieti per far sì che si evitino righi pericolosi, in grado poi di mettere in pericolo i boschi e l’incolumità di persone e cose.
Tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, dovranno adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi.
Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione:
a) Perimetrazione mediante l’aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a
linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su:
- terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- terreni incolti.
b) Realizzazione di tutte le operazione di interramento delle stoppie;
c) Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque;
d) Ripulitura da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie.
I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
È VIETATA INOLTRE:
- l’accensione di fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare presso luoghi ad alto rischio incendio, presso la Riserva del Monte Salviano e Pineta, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d’incendio;
- l’accensione ed il lancio di fuochi di artificio, di cd lanterne cinesi, lo sparo di petardie scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, salvo speciale licenza (art. 57 R.D. n. 773/1931);
- parcheggiare sui prati e nei boschi per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche;
- nelle discariche pubbliche o private e/o negli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio, mantenere a cielo aperto i rifiuti suscettibili di combustione; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica o dell’impianto di trattamento rifiuti e/o dal proprietario del sito;
- entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco accendere fuochi;
- gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.
A chiunque incombe inoltre l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.
Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comune Servizio Protezione Civile – COC dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Ci si può rivolgere anche al Comando di Polizia locale (centralino 0863 43141), o ai Vigili del Fuoco (115), o al Commissariato di Pubblica Sicurezza (113), o al Comando dei Carabinieri (112 o 1515), o alla Protezione Civile Regione Abruzzo, Sala operativa dell’Aquila, (numero verde 800.861.016).