Collelongo: divieto assoluto di accendere fuochi

Dopo il vasto incendio che si è sviluppato nei giorni scorsi a Collelongo il Sindaco ha deciso di prendere le seguenti precauzioni:

  • Accensione di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
  • Accensione di fuochi, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
  • Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville;
  • Esercizio di attività pirotecniche e l’accensione di fuochi d’artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
  • Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
  • Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l’erba secca.

L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L’Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

  • Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi;
  • Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al Prefetto, al Questore, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila ed al Centro Operativo Regionale presso la Regione Abruzzo al fine di impartire gli opportuni provvedimenti di competenza.

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