Teramo. La TEAM spa e l’ex Amministratore Delegato Luca Ranalli, perdono il ricorso al TAR Abruzzo relativamente ai crediti inesigibili. Infatti, il TAR, con la sentenza pubblicata in data odierna ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato e respinto di fatto e diritto le richieste dell’ex Amministratore Delegato.
Come noto, la TEAM, per nome e per conto dell’allora AD, aveva chiesto l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale n.11 del 2016 che aveva approvato il PEF esercizio 2016 non inserendo, cosi come invece voleva Luca Ranalli, i crediti inesigibili del periodo 2007 – 2009, periodo nel quale la TEAM esercitava anche la riscossione, pari a 1.334.197 euro.
Il ricorrente, a fondamento della propria richiesta, riteneva ci fosse stato “eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il Comune non aveva inserito nel piano economico e finanziario del servizio di igiene urbana i crediti inesigibili”, inserendo anche la “violazione della normativa secondo la quale tra i costi del servizio vanno considerati anche i mancati ricavi derivanti dai crediti inesigibili”.
Entrambe le motivazioni sono state respinte dal TAR e dichiarate inammissibili “per carenza di interesse a ricorrere”, a dimostrazione che quello dell’amministratore delegato Ranalli, era solo un tentativo di far pagare due volte la tariffa a chi di fatto l’aveva già pagata.
Il TAR nel dispositivo chiarisce che “l’eventuale accoglimento del ricorso, ossia l’annullamento della delibera gravata nella parte in cui non è inserito il recupero dei crediti inesigibili, non determinerebbe l’esito sperato dalla società ricorrente, ossia la corrisponsione da parte del Comune che incassa il gettito tariffario per il servizio di igiene urbana delle somme relative ai crediti inesigibili dichiarati dalla concessionaria..”, e cioè che la TEAM avrà sempre e comunque titolo al pagamento del corrispettivo pattuito con il Comune per il servizio reso indipendentemente dall’ammontare della tariffa stabilita dal Comune e della sua effettiva riscossione.
Il TAR conclude che “nessuna utilità la società ricorrente può trarre dall’accoglimento del ricorso” e pertanto il ricorso vene dichiarato inammissibile e viene respinto.
E’ bene ricordare che tale ricorso al TAR, cosi come quello sulla gara TEAM, era stato posto in essere dall’avvocato Ranalli senza che fosse stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Teramo Ambiente spa.
Il Sindaco si dice: “Soddisfatto della sentenza che mette fine ad una querelle durata fin troppo, con un dibattito sterile che ha portato via troppo tempo e distolto sia il Comune che la stessa TEAM. Quello dei crediti inesigibili è un tema attuale ed importante che ha coinvolto l’intero paese, tanto che il Governo ha posticipato i tempi alle società di riscossione per esercitare la loro attività. Cosi come altro tema attuale è la dichiarazione di reale inesigibiltà dei crediti non essendo sufficente una semplice certificazione per imporre ai cittadini di pagare due volte la stessa tassa. La normativa è in evoluzione, vedremo cosa fare in futuro. Bene ha fatto questa amministrazione a non inserire i crediti inesigibili nella tariffa facendo valere le proprie ragioni e i propri diritti”.
Redazione