Il Decreto Sicurezza è un efficace baluardo alla criminalità organizzata, alla illegalità diffusa e alla immigrazione clandestina. Per la prima volta nella Storia della Repubblica Italiana, la nostra Nazione si dota di una legge organica e strutturata per combattere in modo serio la piaga della corruzione.

(di Nicola Facciolini)

Per la prima volta nella Storia della Repubblica Italiana, la nostra Nazione si dota di una legge organica e strutturata per combattere in modo serio la piaga della corruzione. Le nuove norme sono un importante tassello di una più ampia riforma della gestione del fenomeno migratorio, in un’ottica di rinnovato approccio alle evidenti criticità di questi ultimi anni caratterizzati dai consistenti arrivi. Nonostante l’attuale riduzione dei flussi (oggi -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), è infatti significativo il numero di immigrati che insiste nel nostro territorio, sia per l’elevato numero di sbarchi del passato sia per la prolungata presenza di richiedenti asilo, con un forte impatto sui territori. Ad oggi sono accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo. La strategia attuata a livello internazionale, volta al contenimento dei flussi migratori, con azioni di sostegno per lo sviluppo delle condizioni di vita nei Paesi d’origine, andava opportunamente accompagnata, a livello interno, da una serie di misure, sempre nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla nostra Costituzione e dalle tutele europee, per definire in modo puntuale e concreto l’accesso alla protezione internazionale, le regole dell’accoglienza e dare effettività ai rimpatri per coloro che non hanno diritto a rimanere nel territorio nazionale. Restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese. Continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria. Oggi vengono infatti previste e normate specifiche situazioni che danno diritto, per quelle motivazioni, al soggiorno nel territorio nazionale. Continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti.           L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della Giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e temporanea gravità. Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per cosiddetti “motivi umanitari”, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero. Infatti, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni, poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità. I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali: restano legittimamente le vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture. Chi lo ha già ricevuto, o è in attesa di riceverlo, continua a rimanere legittimamente nel territorio fino alla scadenza del titolo, potendo usufruire di tutti i benefici derivanti dalla sua condizione a partire dalla possibilità di convertirlo in permesso per lavoro o per ricongiungimento familiare, laddove ne ricorrano le circostanze. È evidente quindi l’opportunità, nonostante il cambio di normativa, che viene offerta allo straniero e che questi dovrà cogliere se davvero ha interesse a rimanere nel nostro Paese, rendendosi protagonista attivo dell’integrazione a cui tende. In caso contrario, alla scadenza, ove non sussistano le condizioni per il rilascio di uno dei permessi speciali umanitari previsti dalla nuova normativa, dovrà lasciare l’Italia. Innanzitutto è bene precisare che il diritto di asilo rimane integro nel suo valore costituzionale. Le commissioni territoriali, in presenza delle condizioni previste dalla legge, che non sono state modificate, potranno riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; il Questore potrà rilasciare il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario nelle circostanze precedentemente illustrate. Non ci sono mutamenti per quanto concerne la possibilità e i modi di presentazione della domanda di asilo, né sono cambiate le garanzie assicurate al richiedente per l’intero procedimento; anzi le innovazioni apportate rendono più veloce il riconoscimento dello status in favore di chi ne ha diritto. Infatti, la previsione di procedure accelerate per chi proviene da Paesi di origine sicuri, nei quali è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, ovvero per chi presenta o ripresenta la domanda di asilo al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio, rende possibile definire immediatamente le situazioni di coloro che hanno presentato domande pretestuose, con i connessi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. Conseguentemente, riducendosi il numero dei richiedenti asilo in attesa di valutazione, le commissioni potranno velocizzare la trattazione e quindi la decisione, riconoscendo l’asilo a chi ne ha diritto in tempi decisamente più brevi rispetto ai circa due anni attuali. Ulteriore positivo effetto è sul sistema di accoglienza, che va quindi decongestionandosi: ancora oggi sono attive oltre 9.000 strutture, con una spesa di oltre 2,7 miliardi di euro a carico dell’Erario, non tutti utili ai fini di una reale possibilità di integrazione in favore di chi ha titolo per permanere sul territorio nazionale. Sono interventi chiave che potranno consentire nel prossimo anno di definire, anche grazie alle ulteriori disposizioni tese ad aumentare temporaneamente il numero delle Commissioni territoriali, le richieste di asilo pendenti, riportando il sistema nella sua ordinarietà, con l’obiettivo di riconoscere il diritto in pochi mesi dall’istanza. Già oggi non può ricevere asilo politico chi costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di particolare gravità. Con la nuova normativa è stato ampliato il novero dei reati che, per la loro gravità o per il particolare allarme sociale che ne deriva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, quali la violenza, l’omicidio, lo spaccio di stupefacenti, il furto, la rapina, ecc. Nella stessa ottica, si è inteso intervenire sul richiedente asilo che, per gli stessi reati, è stato sottoposto a procedimento penale ed è considerato pericoloso ovvero è stato condannato in primo grado. È stata quindi delineata una procedura per direttissima che consente alla Commissione di valutare immediatamente l’istanza: in caso di rigetto lo straniero sarà espulso dal territorio nazionale. Diverse le finalità: allontanare immediatamente chi, pur godendo di una confacente ospitalità, si rende protagonista di gravi comportamenti illeciti a danno della comunità; conseguire un effetto di deterrenza per i numerosi richiedenti asilo accolti in Italia; dare, nel contempo, una risposta in termini di sicurezza ai territori. Da sempre sono previste cause di cessazione e di revoca della protezione internazionale: il diritto è mantenuto fino alla permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento. In tale ottica è stata rivista, ai fini della cessazione del beneficio, la posizione di chi rientra nel Paese di origine in cui, in un primo momento, correva rischi per la propria incolumità e dal quale è fuggito. È infatti del tutto evidente che, ove non sussistano seri e comprovati motivi, il rientro stesso contraddice la situazione di pericolo inizialmente riconosciuta o, comunque, la rende non più attuale. Negli ultimi anni sono stati segnalati da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo frequenti rientri, anche più volte nell’anno, di rifugiati nei Paesi di origine. Da Settembre 2017 a metà dell’anno in corso sono stati monitorati oltre 1.400 casi di rientri da parte di titolari di protezione internazionale. Al più generale fine di tutela della sicurezza è stata poi ampliata la casistica dei reati che danno luogo alla revoca della protezione internazionale, comprendendo tra gli altri quelli di particolare allarme sociale. Lo SPRAR continua ad esistere, con la sua nuova denominazione: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Viene infatti mantenuta e confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti nella proposizione e definizione delle progettualità. La rete degli enti locali aderenti allo SPRAR è notevolmente cresciuta e, ad oggi, il SIPROIMI conta su 877 progetti finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone in accoglienza. I cambiamenti oggi previsti si inquadrano nell’ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un’ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale. Le modifiche introdotte sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti al termine dell’indagine conoscitiva sul sistema della prima accoglienza, tese a evitare, per gli immigrati che non hanno un titolo stabile di permanenza nel territorio, l’accesso indiscriminato ai percorsi di formazione finalizzati all’integrazione, con oneri gravosi a carico dell’erario. Proprio in considerazione della più completa e avanzata accoglienza attuata nello SPRAR, oggi trasformato in SIPROIMI, oltre ai beneficiari di protezione internazionale destinati a rimanere nel nostro Paese, sono state individuate alcune categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere. Rientra in tale ambito chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione. Tutt’altro. Il sistema non subirà un ridimensionamento né in termini quantitativi né qualitativi, anzi si consoliderà ulteriormente come struttura specialistica, dedicata ai percorsi di integrazione e inclusione sociale, volti a consentire a chi rimane in Italia di raggiungere una propria autonomia, e a offrire a chi gode di un permesso di soggiorno per esigenze umanitarie una qualificata assistenza. Nel SIPROIMI, di cui sono note talune migliori “pratiche” a livello nazionale, continueranno infatti ad essere assicurati un complesso di servizi e di attività, con una più strutturata assistenza integrata sul territorio. Oggi paradossalmente, stante la presenza di richiedenti asilo nello SPRAR, i beneficiari di protezione internazionale spesso rimangono per periodi prolungati nei centri di prima accoglienza, senza poter accedere a quelle possibilità inclusive garantite dallo status ricoperto. Si è inteso regolare quindi in modo più chiaro e coerente l’accoglienza: il richiedente asilo, fino alla definizione del suo status, è ospitato nelle diverse strutture di accoglienza con l’assistenza essenziale; il beneficiario di protezione internazionale potrà godere della qualificata ospitalità offerta dal SIPROIMI. Dalla nuova organizzazione non conseguirà una riduzione del numero di presenze nel SIPROIMI, atteso che la nuova normativa ha aumentato temporaneamente il numero delle commissioni territoriali per definire velocemente le domande di asilo pendenti. Quindi, nel più breve tempo possibile, un maggior numero di potenziali beneficiari di protezione internazionale potrà sostituire nel SIPROIMI i richiedenti asilo oggi ospiti, man mano che termineranno il loro percorso. Non solo, nel SIPROIMI potranno confluire i minori stranieri non accompagnati, in aggiunta ai 2.467 già ospitati, che oggi sono accolti, con molte difficoltà, innanzitutto dai comuni (circa 8.860) e, in via residuale, nei centri di prima accoglienza FAMI (circa 326) o nei centri temporanei attivati dalle prefetture (circa 185). I richiedenti asilo che hanno già avviato il loro percorso nello SPRAR continueranno a rimanere in accoglienza fino all’eventuale rigetto della domanda, ovvero fino alla scadenza del progetto avviato dagli enti locali ed in cui sono stati inseriti, così come vi rimarranno gli stranieri titolari di un permesso umanitario in corso di validità rilasciato sulla base della precedente normativa. Gli enti locali potranno quindi portare a naturale scadenza i progetti già finanziati, senza subire interruzioni; ove il richiedente asilo veda definita positivamente la sua posizione in merito alla richiesta di protezione internazionale, ovvero ottenga un permesso di soggiorno per i casi speciali previsti dalle nuove disposizioni, potrà rimanere nel SIPROIMI. Le nuove norme non hanno apportato modifiche in ordine alla possibilità di permanenza nel sistema della prima accoglienza (CARA, CAS, ecc.) dei titolari di permesso umanitario. Infatti, già prima gli immigrati lasciavano la struttura all’atto della consegna materiale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avviando un autonomo percorso di inserimento socio-lavorativo. Le uniche novità, come detto in precedenza, riguardano, per l’avvenire, la sola possibilità per gli “umanitari” di accedere ai percorsi integrativi del SIPROIMI, peraltro già prima limitati, comunque, ai posti disponibili, che ora viene riservata ai titolari di protezione internazionale nonché agli stranieri in possesso di permessi speciali. Ovviamente, coloro che hanno proposto un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale continueranno, come per il passato, a permanere in accoglienza fino alla decisione definitiva. Sarà sicuramente più facile l’allontanamento dal territorio per chi reitera in maniera strumentale una identica domanda di asilo già denegata, al solo fine di permanere in territorio nazionale pur non avendo titolo. Verrà, del pari, subito rimpatriato chi presenta una nuova domanda di asilo mentre sta per essere allontanato dal territorio, al solo fine di evitare o ritardare l’esecuzione di un provvedimento di espulsione. È previsto poi un esame più veloce tutte quelle altre volte in cui è fondato ritenere la pretestuosità della domanda: è il caso di chi chiede asilo subito dopo essersi sottratto ai controlli di frontiera o proviene da un Paese di origine sicuro in cui è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani o ha sollevato solo questioni che non hanno attinenza con la protezione internazionale, ovvero rifiuta di farsi identificare. D’altra parte, è previsto un procedimento immediato per chi durante l’esame della domanda compie reati di particolare gravità che ne evidenziano la pericolosità sociale. Nella stessa ottica è previsto il proseguimento del trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, durante l’esame della domanda, se non è stato possibile procedere all’accertamento dell’identità o della cittadinanza a seguito di trattenimento del richiedente asilo nell’ “hot spot” nonché il prolungamento del periodo di trattenimento nei CPR, fino a 180 giorni, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all’allontanamento. La concessione della cittadinanza italiana si fonda sul possesso di determinati requisiti, tra cui quelli relativi alla condotta dello straniero e alla valutazione del suo grado di integrazione nel tessuto sociale e di condivisione dei valori dello Stato. In quest’ottica è oggi prevista la revoca della cittadinanza concessa per naturalizzazione, per matrimonio o al raggiungimento della maggiore età per il minore straniero nato in Italia, nei confronti di chi, successivamente all’acquisizione dello status, è stato condannato con sentenza definitiva per gravi delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale che mettono a rischio la sicurezza della Repubblica. Viene introdotta un’ulteriore misura di prevenzione che prevede che gli esercenti l’attività di autonoleggio comunichino i dati identificativi dei richiedenti con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo così da consentire i necessari controlli alle Forze di polizia; ciò in quanto in diverse città europee sono stati compiuti attacchi terroristici proprio utilizzando veicoli a motore per colpire indiscriminatamente i pedoni, soprattutto in luoghi affollati. Per contenere la capacità espansiva delle associazioni mafiose nel delicato snodo degli appalti pubblici, sono state inasprite le sanzioni nei confronti degli appaltatori che ricorrano illecitamente a meccanismi di subappalto. La violazione è diventata un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa. Inoltre, è stato potenziato lo scambio informativo ai fini di un controllo antimafia più incisivo sui lavori pubblici, prescrivendo che il committente o il responsabile debba comunicare l’inizio di attività del cantiere, oltre che all’Azienda Unità Sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, anche al Prefetto territorialmente competente. Vengono aggravate innanzitutto le pene per coloro che occupano abusivamente gli immobili ed introdotte novità per salvaguardare i diritti dei proprietari degli immobili attraverso: la prevenzione di nuove occupazioni, secondo le direttive che saranno impartite dai Prefetti a livello provinciale; la fissazione di una procedura da seguire per il rilascio degli immobili abusivamente occupati, nella quale sono coinvolte tutte le Amministrazioni interessate; l’indicazione di un termine certo, che non potrà in ogni caso superare un anno, entro il quale la medesima procedura deve concludersi; il riconoscimento al proprietario o altro avente diritto di un indennizzo per la mancata disponibilità del bene, senza dovere attendere i tempi più lunghi del giudizio civile. Nell’Anno Domini 2019 i Comuni che hanno rispettato i vincoli di bilancio nel triennio precedente e posseggono le disponibilità finanziarie occorrenti, potranno assumere, oltre al 100% del personale cessato nell’anno 2018 (turn over), anche ulteriori vigili urbani, nel limite della spesa sostenuta per il personale della polizia locale in servizio nell’anno 2016. Si tratta di una condizione particolarmente vantaggiosa per gli enti locali in quanto le nuove disposizioni, oltre a consentire il recupero del “turn over” nelle percentuali non utilizzate o non utilizzabili nelle pregresse annualità, hanno natura strutturale e producono riflessi permanenti nel tempo. Vengono messi a disposizione dei Comuni oltre 100 milioni di euro, che potranno essere in prosieguo ulteriormente incrementati. I Comuni interessati a realizzare iniziative in materia di sicurezza urbana, e a compiere anche eventuali assunzioni di personale della polizia locale a tempo determinato, possono accedere ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Interno con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tale dotazione del Fondo sarà significativamente aumentata poiché la legge di bilancio, nel testo già approvato da un ramo del Parlamento, ha previsto un incremento di 25 milioni di euro sul 2019, di 15 milioni ciascuno sugli anni 2010 e 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022. Inoltre, vengono messi a disposizione dei Comuni 90 milioni di euro in quattro anni per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Grazie a questo ulteriore finanziamento, si triplica l’autorizzazione di spesa di 37 milioni di euro già prevista dal decreto legge 14 del 2017, consentendo a diverse centinaia di altri Comuni che hanno già presentato domanda di finanziamento, di beneficiarne con conseguente scorrimento della graduatoria dei progetti presentati. La realizzazione degli impianti di videosorveglianza da parte dei Comuni, nonché l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, potranno favorire un maggiore controllo del territorio ed elevare la cornice di sicurezza all’interno delle città. Inoltre, vengono messe a disposizione dei Comuni ulteriori risorse per progettualità e interventi in materia di sicurezza urbana, in base ai criteri di ripartizione che saranno definiti con un decreto in corso di definizione. I Comuni con una popolazione superiore a centomila abitanti e i Comuni capoluogo di provincia potranno sperimentare l’uso del Taser, come le altre Forze di polizia dello Stato. Le Polizie locali dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e, progressivamente, tutti quelli capoluogo di provincia, potranno poi, per la prima volta, avere accesso al CED delle Forze di polizia per la verifica di provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. In primo luogo, la possibilità di applicare il divieto di accesso in specifici spazi cittadini viene estesa ai presidi sanitari e alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e manifestazioni pubbliche. Inoltre, il Questore potrà vietare l’accesso negli esercizi pubblici e in quelli di pubblico trattenimento, ovvero lo stazionamento nelle immediate vicinanze a coloro che sono stati condannati negli ultimi tre anni per gravi disordini negli stessi locali, nonché alle persone condannate per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio o per reati in materia di stupefacenti. E ancora, vengono rese più efficaci le procedure di sequestro e confisca dei veicoli a motore che, oltre a determinare una riduzione dei tempi di permanenza degli stessi presso le “depositerie”, oggi congestionate a causa della presenza di una massa enorme di mezzi, produrranno ricadute positive sia a livello ambientale, sia soprattutto sull’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati predatori e di attività criminali, in particolare in alcune realtà territoriali. Viene prevista infatti la confisca obbligatoria in tutti i casi in cui i veicoli siano adoperati per commettere un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada; e ciò sia quando il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne sia nell’ipotesi in cui venga commesso da un conducente minorenne. Viene stabilito inoltre che ogni sei mesi, previo avviso sul sito istituzionale delle Prefetture, si proceda a una rottamazione di tutti i veicoli giacenti presso le depositerie in forza di provvedimenti di sequestro o confisca. È tornato ad essere illecito penale il blocco stradale, comportamento a cui sovente si fa ricorso per recare strumentale e grave pregiudizio alla circolazione di beni e allo svolgimento di pubblici servizi. È stato introdotto il reato di accattonaggio molesto e sono state aumentate le pene per chi organizza l’altrui accattonaggio. Sono state inasprite le sanzioni per l’inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane, con la previsione dell’arresto da sei mesi a un anno. Sono state introdotte sanzioni penali per i parcheggiatori abusivi recidivi e per coloro che impiegano minorenni. Sono state aggravate le pene per coloro che occupano abusivamente gli immobili. È stato già detto del potere riservato al Questore di vietare l’accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento a coloro che siano stati condannati per gravi disordini all’interno degli stessi locali e a chi sia stato condannato per reati contro la persona o il patrimonio o per lo spaccio di sostanze stupefacenti. A ciò si aggiunge la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento di cooperare con le Forze di polizia per prevenire disordini e incidenti all’interno delle proprie attività. Sulla base di “Linee guida”, emanate dal Ministro dell’Interno di intesa con le Associazioni più rappresentative del settore, saranno stabiliti nel dettaglio, attraverso accordi a livello locale, i termini della collaborazione, della quale il Questore potrà tenere conto ogni qual volta valuti la sospensione dell’attività per problemi di ordine pubblico. Tali accordi potranno favorire anche un più efficace governo della cosiddetta “movida”. In proposito, vengono forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo loro, con proprie ordinanze, di limitare l’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nonché di limitare l’orario di vendita di prodotti del settore alimentare, pronti per il consumo. Nel caso di inosservanza del provvedimento sindacale per due volte in un anno, è prevista la sospensione dell’attività da parte del Questore.        Viene previsto un significativo aumento del contributo che le società sportive devono riconoscere alle Forze di polizia per l’attività prestata in occasione di manifestazioni, determinato adesso in una percentuale che va dal 5 al 10% dell’incasso contro quella dall’1 al 3% prevista dalla normativa precedente. Inoltre, la possibilità per le Forze di polizia di utilizzare i droni per la prevenzione del terrorismo ed il contrasto della criminalità organizzata ed ambientale è estesa, per la Guardia di Finanza, anche alle attività di polizia economico-finanziaria, con le modalità che saranno successivamente stabilite con decreto interministeriale. Il Prefetto potrà, attraverso un protocollo operativo di “salvaguardia”, adottare interventi straordinari nel caso in cui, all’esito dell’attività delle commissioni prefettizie di accesso antimafia, pur non sussistendo i presupposti per lo scioglimento ai sensi della normativa vigente, vengano riscontrate in uno o più settori amministrativi dell’Ente locale anomalie gestionali tali da comprometterne il regolare funzionamento. In tale circostanza, il Prefetto, al fine di ripristinare una situazione di normalità, potrà indicare all’Amministrazione locale gli specifici atti di “risanamento” da assumere fissando un congruo termine che, ove decorra inutilmente, potrà portare alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli stessi. Tale intervento integra il ventaglio di misure applicabili dal Prefetto in base alle disposizioni già vigenti. È previsto un rafforzamento delle misure preventive nei confronti degli amministratori degli Enti sciolti per mafia, nei cui confronti sia stata dichiarata, con provvedimento definitivo, l’incandidabilità. Infatti, gli stessi non potranno candidarsi per due mandati (anziché uno) successivi allo scioglimento stesso per tutte le elezioni amministrative e politiche (Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Parlamento europeo, elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali). Inoltre, in considerazione del crescente numero di enti locali sciolti per infiltrazione, viene previsto un incremento della provvista finanziaria del Fondo che sostiene l’attività di supporto alle gestioni straordinarie. Infine, nell’ambito delle novità ordinamentali riguardanti il Ministero dell’interno, viene stabilita l’istituzione di un Nucleo composto da personale altamente specializzato nelle gestioni commissariali. Il nuovo regime di vendita degli immobili confiscati amplia la platea dei potenziali acquirenti, includendo nella categoria anche soggetti privati, e pone a carico dell’acquirente l’onere di sanare eventuali abusi. Inoltre, parte (20%) del ricavato dalla vendita è destinato all’Agenzia per finanziarne le attività istituzionali e parte (10%) alimenta un nuovo fondo presso il Ministero dell’Interno istituito per contribuire a sostenere i costi di manutenzione dei beni confiscati e destinati. Il nuovo regime di vendita degli immobili confiscati non limita assolutamente la destinazione dei beni alla collettività: solo i beni che non siano stati richiesti dagli enti per usi istituzionali e sociali possono essere venduti, ma solo a seguito di controlli sui potenziali acquirenti (che sono di assoluta garanzia, perché basati su procedure già efficacemente sperimentate in materia di prevenzione antimafia sui contratti pubblici) per scongiurare il rischio che gli stessi beni ritornino nel patrimonio delle organizzazioni criminali. Per rendere sempre più efficace l’azione dell’Agenzia, è previsto un incremento della dotazione organica pari a 170 unità, 100 delle quali acquisite attraverso mobilità da altre Amministrazioni, e 70 mediante procedure selettive pubbliche. Le procedure selettive, vale a dire assunzioni di personale mediante concorso pubblico, consentiranno all’Agenzia, per la prima volta dalla sua istituzione, di reclutare alte professionalità dall’esterno in settori che richiedono competenze specialistiche difficilmente reperibili nelle Pubbliche Amministrazioni. Per consentire la piena operatività e la massima funzionalità dell’Agenzia, vengono previste deroghe ai vincoli di finanza pubblica, ma solo fino al terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della dotazione organica.

                                                                                                     © Nicola Facciolini

About Redazione - Il Faro 24