IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO HA RESPINTO IL RICORSO DELLA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

 

CELANO. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha respinto per “inammissibilità”  il ricorso presentato dal candidato sindaco della lista del Movimento 5 Stelle Alessandro Ricci, il quale chiedeva l’annullamento delle operazioni elettorali, dei risultati delle elezioni, dell’atto di proclamazione degli eletti del consiglio comunale ed il riesame del conteggio delle schede di 9 sezioni su 11, per presunte irregolarità che si sarebbero verificate a vantaggio della lista Celano Solidale per tutti.

 

SODDISFAZIONE IN CASA DELLA LISTA CIVICA CELANO SOLIDALE

 

“Nonostante venisse dato come imminente un cambio nella composizione del Consiglio Comunale di Celano con l’ingresso del signor Ricci Alessandro, della lista Movimento Cinque Stelle e l’uscita della signora Rita Contestabile, della lista Celano Solidale per tutti,  la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (non la Corte d’Appello come affermato dal signor Ricci in un articolo apparso lo scorso 14 ottobre sugli organi di stampa) con sentenza del 22 Ottobre ha respinto per “inammissibilità”  il ricorso presentato dal signor Ricci, che, sulla base di varie dichiarazioni di Rappresentanti di lista del Movimento Cinque Stelle e di un Rappresentante di lista di Una città da amare (guarda caso l’autista dell’onorevole Filippo Piccone), chiedeva l’annullamento delle operazioni elettorali, dei risultati delle elezioni, dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale ed il riesame del conteggio delle schede di 9 sezioni su 11, per presunte irregolarità che si sarebbero verificate ai suoi danni ed a vantaggio della Lista Celano Solidale per tutti” hanno fatto sapere dal Movimento Civico che fa capo ad Antonio Del Corvo. “Ricorso ritenuto inammissibile dai Giudici Amministrativi per la genericità delle censure, non suffragate da elementi concreti ma basate su fatti ipotetici, su dichiarazioni generiche, oltretutto giunte dopo più di 20 giorni dallo spoglio, da parte di persone che, essendo Rappresentanti di Lista e quindi presenti al momento dello spoglio, avrebbero potuto contestare in sede di scrutinio le presunte irregolarità e farle mettere a verbale”.

 

“In sostanza” prosegue il comunicato stampa, “secondo una massima consolidata (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32), sentenza invocata dal ricorrente per giustificare le dichiarazioni successive dei rappresentanti di lista, ai fini dell’ammissibilità del ricorso il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato attraverso l’ammissibilità di dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista, richiede sempre che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, onde evitare che il ricorso si trasformi in un’inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo.

Ed infatti, non avendo indicato, con riferimento a circostanze concrete, un principio di prova plausibile ed idonea a legittimare l’attività acquisitiva del giudice, l’intento del signor Ricci non era tanto quello di ottenere una pronuncia in grado di dissipare un’incertezza circa la valutazione giuridica di una o più questioni di fatto, ma quello di ottenere una rinnovazione dello scrutinio, attraverso il riconteggio, in sede giurisdizionale, delle schede scrutinate «con la speranza di isolare fattispecie dubbie, utili per sostenere (ove del caso con motivi aggiunti) un impianto impugnatorio più attendibile e concreto».

Il ricorso, pertanto, avrebbe avuto una finalità chiaramente esplorativa della legittimità delle operazioni elettorali, volta quindi ad accertare in giudizio irregolarità eventuali, in contrasto con la natura di giurisdizione soggettiva che contrassegna l’attività del giudice amministrativo nel nostro ordinamento”.

 

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