RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
E’ pienamente rispondente ai principi normativi, giurisprudenziali e dottrinari vigenti la decisione assunta con delib. G.C. n. 242 del 02.08.2017 dal Comune di Avezzano – quale diretto destinatario e legittimato passivo – di costituirsi nel ricorso proposto dinanzi al TAR Abruzzo da alcuni candidati non eletti alle recenti elezioni amministrative (11 giugno e successivo turno di ballottaggio del 25 giugno) avverso l’atto di proclamazione degli eletti alle cariche di sindaco e di consiglieri comunali, adottato dal competente Ufficio Centrale.
E’ infatti pacifico che nei ricorsi elettorali aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti la legittimazione passiva va attribuita all’Ente al quale l’elezione di riferisce – nel caso di specie il Comune – e a cui sono giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale. Alla luce di ciò questa Amministrazione, dopo aver analizzato il ricorso, nel corretto esercizio del proprio potere discrezionale ha ravvisato la sussistenza di valide ragioni per resistere in giudizio, rientrando nelle proprie prerogative la tutela del preminente interesse pubblico. In tal modo non si è discostata dalle iniziative di diversi altri Enti pubblici destinatari di ricorsi elettorali, che del pari hanno difeso in sede giudiziale la legittimità degli atti ad essi imputabili e quindi l’interesse pubblico al loro mantenimento.
Stante la situazione di estrema urgenza che ci si è trovati ad affrontare (costituzione in giudizio dell’Ente perentoriamente entro 15 giorni dalla notificazione del ricorso, ovvero entro il 12 agosto 2017) e la notevole complessità, delicatezza e rilevanza del caso specifico – comprovate dal fatto stesso che anche i ricorrenti si siano avvalsi del ministero di docenti universitari -, per la difesa del Comune si è dovuto far ricorso al patrocinio di un noto cattedratico di elevato livello e competenza, in mancanza di personale interno in possesso delle peculiari caratteristiche necessarie in ragione dell’importanza della tematica.
Il relativo onere finanziario (€ 13.811,50 oltre oneri accessori per un totale lordo di € 17.524,03) è senz’altro congruo in relazione alle tariffe professionali previste nel D.M. 55/2014 per una controversia amministrativa come quella di cui si discute, “di valore indeterminato” e “complessità alta”.