Formazione sul lavoro. Gerosolimo: “un modello innovativo e sperimentale che viene incontro ai giovani”

È stato pubblicato sul sito http://www.abruzzolavoro.eu/tirocini-apprendistato/apprendistato/9509-2/ il catalogo con tutte le proposte formative e relative opzioni di frequenza presentate dagli organismi di formazione per gli adempimenti formativi obbligatori a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Si chiude in questo modo la prima parte della riforma regionale sull’apprendistato professionalizzante che la Giunta regionale ha approvato lo scorso dicembre, con l’emanazione delle relative linee guida.

“Contiamo – ha commentato l’assessore alle Politiche del Lavoro Andrea Gerosolimo – di aver predisposto un modello assolutamente innovativo e sperimentale per la formazione esterna in apprendistato professionalizzante che viene incontro alle esigenze dei giovani. La pubblicazione delle offerte formative inserite nel catalogo di fatto apre la stagione nuova con l’indicazione precisa dei tempi e degli obblighi che dovranno assolvere da una parte la Regione e i Centri per l’impiego e dall’altra i lavoratori, i loro datori e gli organismi di formazione”. Gli apprendisti assunti dopo il 25 febbraio sono in questo modo obbligati a fare la formazione di base e trasversale scegliendo unicamente sul catalogo pubblicato oggi l’organismo di formazione con la relativa offerta formativa.

“Lo faranno – aggiunge l’Assessore – insieme ai datori di lavoro e soprattutto in relazione alle esigenze di vita e lavorative di entrambi”.

Il giovane assunto ha due obblighi dopo l’assunzione come apprendista: una formazione interna di natura specialistica e tecnico- professionale a carico e a spese del datore di lavoro ed una formazione esterna e pubblica, per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, che deve far riferimento al catalogo dell’offerta formativa e che viene finanziata e organizzata dalla Regione Abruzzo.

Al momento sono stati stanziati oltre 3 milioni di euro. Indicati anche i tempi di attivazione: dopo la comunicazione obbligatoria di avvenuta assunzione, la Regione ha 45 giorni per comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa; da questa comunicazione, a sua volta, il datore di lavoro e l’apprendista hanno 30 giorni per scegliere il modulo formativo sul catalogo. I termini si riducono a 7 giorni in caso di apprendistato professionalizzante stagionale.

La durata dell’offerta formativa pubblica, riferita al triennio è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e si svolge in moduli formativi annuali della durata di 40 ore e l’assegno apprendistato viene liquidato dalla Regione direttamente all’ente formativo in nome e per conto dell’apprendista. “A settembre – conclude Andrea Gerosolimo – faremo un primo report sull’andamento della riforma, pronti ad correggere eventuali criticità”.

Come funziona il sistema a Catalogo

Si definisce “aperto”, in quanto durante tutto il periodo di validità dell’Avviso, ovvero 36 mesi dalla data della sua pubblicazione, salvo eventuale revoca, sussiste la possibilità per gli Organismi di formazione accreditati che ne abbiano interesse, di presentare istanza per l’inserimento o la cancellazione dallo stesso. L’attivazione del “Catalogo” è collegata alla disponibilità delle risorse economiche (al momento circa € 3.100.000). Lo stesso, pertanto, rimane attivo o viene eventualmente riattivato solo in presenza di finanziamento.

L’assegno di Apprendistato.  Gli Organismi di formazione accreditati erogano i moduli attraverso il sistema dell’assegno di apprendistato, che abilita il singolo apprendista a frequentare il modulo scelto fra quelli inseriti nel “Catalogo”. L’assegno è individuale e collegato a ciascun modulo formativo (di norma n. 40 ore). L’assegno è liquidato dalla Regione, in nome e per conto dell’apprendista, direttamente all’Organismo di formazione, a conclusione del modulo formativo. L’apprendista può usufruire dell’assegno unicamente per la formazione da svolgere in orario di lavoro.

Le richieste di finanziamento degli “assegni apprendistato” possono essere inviate dagli Organismi di formazione a partire dalla data di pubblicazione del “Catalogo”, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, e l’affidamento degli assegni avverrà con la modalità “a sportello”, ovvero assegnando il finanziamento fino alla concorrenza dell’importo complessivamente stanziato.

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 44, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, la Regione comunicherà al datore di lavoro, anche avvalendosi dei Centri per l’Impiego, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione obbligatoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica organizzata mediante il “Catalogo”, anche con riferimento alle sedi e alle opzioni di frequenza per ogni singolo modulo formativo. La comunicazione è inviata all’indirizzo e-mail o PEC indicati nella comunicazione obbligatoria o nell’anagrafica aziendale.

Gli apprendisti unitamente ai datori di lavoro, in relazione all’organizzazione aziendale e alla natura e tipologia del contratto di apprendistato, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della citata comunicazione (entro 7 giorni, in caso di apprendistato stagionale professionalizzante), previa consultazione dell’offerta pubblica presente sul “Catalogo” pubblicato sul sito scelgono:

  • il modulo formativo;
  • le opzioni di frequenza;

ed iscrivono l’apprendista stesso presso l’Organismo di formazione da loro scelto, mediante apposita delega. Qualora il mancato rispetto del citato termine da parte del datore di lavoro comporti disfunzioni e/o ritardi nell’erogazione dell’offerta formativa pubblica, la Regione si riserva di segnalare tale circostanza agli Uffici territoriali delle Direzioni del Lavoro per le valutazioni di competenza.

Durata dell’offerta formativa pubblica. Riferita al triennio, è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, ed in particolare:

– n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;

– n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

– n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

La durata di ciascun modulo formativo può essere ridotta per gli apprendisti in taluni casi (es: eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato; credito formativo per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di  apprendistato, uno o più moduli/unità formative; credito formativo permanente per la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 già svolta e documentata).

Tematiche.  La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ha come oggetto le seguenti competenze:

  • Sicurezza sul luogo di lavoro;
  • Organizzazione e qualità aziendale;
  • Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
  • Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
  • Competenze di base e trasversali;
  • Competenza digitale;
  • Competenze sociali e civiche;
  • Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
  • Elementi di base della professione/mestiere.

Informazioni.  I datori di lavoro e gli apprendisti dovranno in ogni caso prendere integrale visione dell’Avviso pubblicato sul sito e potranno richiedere chiarimenti al seguente indirizzo mail [email protected]

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