Capisco che il cittadino approva qualsiasi mazzo che si possa avvicinare alla risoluzione del problema (dossi – velocità). Capisco anche le difficoltà di chi amministra una comunità dovendo rispondere agli stessi cittadini di fronte ad una miriade di problemi. Però penso che bisogna risolverli con i mezzi legali, altrimenti per risolverne alcuni se ne creano altri. (Paradosso del Dosso).
Da inchieste fatte nell’anno 2000 presso il 118 dell’ospedale di Avezzano, si riscontrò, che i dossi sono stati causa di numerosi problemi per le persone che avevano urgente bisogno di cure in ambulanza, con il rischio per chi aveva fratture o subiva qualche intervento di vitale importanza all’interno delle stesse Ambulanze di vanificare il tutto con pericolo di “Morte” per il paziente, sia per i sobbalzi all’attraversamento dei dossi, e sia per il rallentamento totale del mezzo di soccorso vanificando la corsa verso il Pronto Soccorso.
A tal proposito si ricordano le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Parere 26 ottobre 2011, n. 5274 che cita:
I dossi artificiali sono trattati dall’articolo 179, commi da 4 a 9, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR n. 495/1992); il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili; esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento.
Al riguardo la direttiva ministeriale 24 ottobre 2000, sulla “Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, al paragrafo 5.6, impone agli Enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione.(Omissis)…..
Inoltre il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
Ciò premesso, qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere immediatamente rimossi; in difetto, gli Enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro permanere in opera.
Il provvedimento di realizzazione dei dossi, potrebbe risultare addirittura controproducente. Infatti un utente della strada tende a minimizzare il tempo di viaggio e quindi intenzionalmente, o istintivamente, è portato a recuperare le eventuali perdite di tempo incontrate lungo l’itinerario; pertanto ad ogni rallentamento, comunque indotto, consegue di solito un aumento dell’andatura per recuperarlo, riducendo così il margine di sicurezza. Non va trascurata anche l’eventualità che gli utenti della strada possono scegliere di conseguenza un diverso itinerario che potrebbe spostare il problema che si intende risolvere su strade contigue. Viceversa, nelle isole ambientali, le misure di mitigazione della velocità, tra cui anche i rialzi della piattaforma stradale, sono meglio tollerate e spesso condivise, proprio in virtù di un minore condizionamento sulla condotta di guida data la diversa natura dello spostamento Omississ..).
La Circolare Prot. n. 777 Roma, 27/04/2000, “II° DIRETTIVA” del Ministero dei Trasporti, Conclude poi con un suggerimento al quale ovviamente bisogna attenersi, e cioè: ( Omississ… In ogni caso si suggerisce di non installare i manufatti di cui trattasi in prossimità delle sedi di organi di Polizia o di istituzioni che operano anche in condizioni di emergenza, o lungo i consueti percorsi dei veicoli di trasporto pubblico o di emergenza al fine di non ostacolare o rallentare la loro attività.
Le considerazioni appena svolte sono ovviamente valide anche con riferimento ai dossi di rallentamento della velocità, previsti dall’art. 179 del Regolamento di esecuzione, di cui è cenno nel paragrafo 5.6 della Direttiva 24 ottobre 2000).
Da quanto sopra si evince chiaramente che anche se la norma non aveva previsto gli attraversamenti pedonali rialzati, per ovvi motivi di sicurezza e di praticità, il Ministero chiarisce definitivamente che al pari dei dossi, non possono essere collocati nelle strade urbane che non siano isole ambientali, e soprattutto non possono essere installati in prossimità delle sedi di organi di Polizia o di istituzioni che operano anche in condizioni di emergenza, o lungo i consueti percorsi dei veicoli di trasporto pubblico o di emergenza al fine di non ostacolare o rallentare la loro attività.
Inoltre, (e questa è importantissima), la dichiarazione fatta alla redazione di terremarsicane (rivista on-line), dal Responsabile Provinciale del 118 dott. Gino Bianchi, il quale asserisce : < “Non incorriamo in problemi gravi in quanto, per fortuna, i nostri autisti conoscono perfettamente il percorso, per cui effettuano un obbligatorio rallentamento; è vero che la pericolosità di superare questi rallentatori c’è. Alcuni di essi sono dei veri e propri trampolini di lancio, come quello sito in Avezzano in via Monte Velino di fronte alla ASL o alcuni in Via XX Settembre. Ribadisco che ad evitare gravi conseguenze al paziente è la capacità dell’autista che sa affrontare l’ostacolo, un attimo di distrazione potrebbe essere fatale nella attività degli operatori all’interno dell’abitacolo sanitario mentre effettuano una eventuale manovra salva vita, o mentre inseriscono un ago in vena. Comunque, purtroppo, in ogni caso bisogna rallentare a discapito del raggiungimento del malato o del pronto soccorso. Alcune di queste barriere sono davvero insidiose. Non ultimo bisogna valutare il danno che i nostri mezzi subiscono con la rottura degli ammortizzatori. Fermare una macchina è arrestare un pronto intervento“>
Giancarlo Sociali
Fonte https://giancarlosociali.wordpress.com/2017/02/09/dossi-e-paradossi/