Dopo la richiesta di annullamento e l’interrogazione parlamentare, i 100 lavoratori precari danno battaglia anche sui social network. Rischiano la perdita del posto di lavoro per far posto ai vincitori del Concorso appena bandito dalla ASL. Ricordiamo che la richiesta di annullamento è derivata da alcune anomalie verificatesi durante le prove: uso di cellulari,libera consultazione tra candidati , la possibilità di annullare le risposte già date e di apporre ulteriori segni alla stessa domanda, l’utilizzo di materiale cartaceo generico privo del timbro dell’unità sanitaria.
La Pagina intitolata “Tutta la Verità concorso OSS ASL1 Avezzano Aquila Sulmona” ha già diversi sostenitori e sulla stessa sono già stati pubblicati molti post. Ne riprendiamo l’ultimo:
Nei concorsi pubblici le commissioni esaminatrici non possono essere composte da persone che abbiano rapporti, anche se non economici, con alcuni candidati, né da sindacalisti, neanche quando questi abbiano lasciato il sindacato da poco tempo.
Lo stabilisce la sentenza con cui la sezione di Pescara del Tribunale amministrativo regionale ha annullato il concorso indetto dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti per l’assunzione di quattro tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Il Tar ha, dunque, accolto il ricorso presentato da L.T., candidata che, dopo aver superato la prova scritta e quella pratica, è stata poi esclusa a seguito della prova orale.
La candidata, rappresentata dagli avvocati Arnaldo Tascione e Davide Pellegrino di Vasto, aveva presentato il ricorso ai giudici amministrativi, che avevano già concesso la sospensiva e ora, entrando nel merito della questione, ha accolto l’istanza di annullamento l’esito del concorso e delle delibere di costituzione, integrazione della commissione esaminatrice, oltre che i verbali di svolgimento ed esito della prova orale, ma non la richiesta di risarcimento danni.
La selezione, quindi, è tutta da rifare perché, in base all’articolo 97 della Costituzione, che impone il criterio di imparzialità della pubblica amministrazione, e alla legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, “tutte le volte – si legge nella sentenza – che sia ipotizzabile un potenziale conflitto di interessi, il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzitutto, sengalare al soggetto che lo ha nominato tale situazione di conflitto, anche potenziale, e poi deve necessariamente astenersi”. Inoltre, la commissione deve essere composta in modo tale da escludere “il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento”.