POGGIO CINOLFO 1818 – DOCUMENTO ANTICO SULLE MERETRICI

In questo articolo presento un documento storico molto interessante, che evidenzia come all’epoca, il lavoro piu’ antico del mondo fosse all’ordine del giorno.

Nell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo, un appunto del parroco don Giuseppe Segna futuro vescovo della Diocesi dei Marsi, riporta un succinto ma interessante promemoria riguardante le prostitute risalente all’anno 1818. Lo riportiamo integralmente: «REGOLAMENTO DI POLIZIA CIRCA LE MERETRICI I. N. J.

Art. 1. I Sindaci dei Comuni d’accordo cogli eletti di Polizia, e Parochi, formeranno riservatamente uno stato esatto e dettagliato di tutte le meretrici esistenti ne’ siti di loro giurisdizione.

2. Lo stato sudd.o conterrà quattro classi di prostitute:
1. quelle del Comune, in cui dimorano.
2. L’estere.
3. Le appartenenti ad altre provincie del regno.
4. Le meretrici native di altri comuni della stessa provincia, che sono assenti
dalle rispettive patrie.

3. Le prime saranno sottoposte all’obbligo di non dare il minimo scandalo al vicinato, né rendersi causa di risse, o clamori sotto pena di giorni tre di arresto, e d’esser tradotte ai tribunali, ove le circostanze de’ casi l’esigessero. Le scandalose recidive saranno anche espulse dal loro domicilio.

4. […](1)

5. Per le prostitute designate nelle altre classi si noteranno nello stato d’epoca, da cui dimorano nel Comune, quello dell’assenza dalle rispettive patrie, i mezzi di loro sussistenza, la loro condizione naturale, se abbiano parenti, che siano in stato d’alimentarle, e le altre circostanze, che possono riguardarle.

6. Qualora le prostitute suddette non giustificassero i loro mezzi di sussistenza, ed i legittimi motivi della loro assenza dalla patria, saranno le prime spedite al confine, le seconde agl’Intendenti delle provincie, alle quali esse appartengono, le ultime ai Sindaci rispettivi.

7. Dopo le due ore della notte, è proibito ad ogni prostituta di ricevere persone in casa, o d’andar vagando per l’abitato, sotto pena in caso d’inosservanza di cinque giorni d’arresto al più.

8. Resta proibito sotto qualunque aspetto il lenocinio. Chiunque avesse l’impudenza di esercitarlo, eccitando, favorendo, o facilitando abitualmente il libertinaggio, o la corruzione della gioventù, sarà punito a termine del Codice penale provvisoriamente in vigore.

9. […](2) 10. I Signori Sotto-Intendenti, Regj Giudici, e Sindaci sono espressamente incaricati di osservare, e fare osservare il contenuto nel presente Regolamento. La forza pubblica destinata al servizio della Polizia si presterà per l’osservanza del medesimo. Aquila 4 Luglio 1818».

Non abbiamo fatto una ricerca sul numero di ‘meretrici’ presenti nel nostro territorio in questa prima metà dell’800. Sicuramente erano presenti e, come si vede, potevano convivere in maniera abbastanza tranquilla con i cittadini dei vari centri.     

 

 

( Cicchetti Ivan)

 

       

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