La Polizia Locale Associata dei Comuni di Aielli, Cerchio, Collarmele, Ortona dei Marsi e Bisegna ha reso noto che, in occasione delle festività per il primo dell’anno, la vendita e l’utilizzo di materiale pirotecnico saranno regolamentati come segue nel testo diffuso stamane dal Sindaco di Cerchio:
IL SINDACO
Rilevato che, per tradizione, in occasione delle festività che si svolgono ogni anno, avviene la vendita e la con seguente accensione di artifici pirotecnici per le vie cittadine;
Constatato che, a causa anche del clima di allegra confusione che caratterizza simili manifestazioni, e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, che, probabilmente, non si avrebbero invece in condizioni ambientali diverse, tenuto conto anche della numerosa presenza di bambini;
Considerata quindi l’esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l’incolumità delle persone durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., perché indette a solo scopo di divertimento, senza fine di lucro;
Attesa, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele, soprattutto per impedire che le accensioni di siffatti artifici avvengano in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;
Ritenuto, pertanto, di dover fissare con apposito provvedimento le prescrizioni particolari da fare rispettare, fino ad eventuale nuova disposizione, ai fini di cui trattasi;
Vista la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 57 e ss.mm. i quali vietano anche a chi ha licenza di accendere i fuochi pirotecnici, di accenderli in luoghi non autorizzati;
VISTI i richiami della Prefettura a non adottare Ordinanze di Pubblica Sicurezza per azioni già previste dalla Legge e dal richiamato TULPS;
RICORDA CHE:
1) La vendita degli artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali abilitati dovrà avvenire secondo i dettami legislativi ed in particolare per quanto consta in ordine al quantitativo previsto presso ciascun esercizio di vicinato o di vendita, significando altresì che gli artifici posti in vendita dovranno presentare come previsto dalla legge apposita etichettatura in ordine alle condizioni di sicurezza e di prevenzione per possibili infortuni, in particolare dei minori;
2) VIGE divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia nei seguenti luoghi:
– In tutti luoghi aperti o chiusi, privati o pubblici ove sono previste in svolgimento manifestazioni pubbliche ovvero aperte al pubblico, gli organizzatori cureranno l’affissione di appositi cartelli segnalanti il divieto;
– All’interno o in prossimità di aree di ospedali, luoghi di cura, comunità varie, uffici pubblici, aree di ricovero di animali, asili, scuole etc. ;
RACCOMANDA
4) Di procedere all’acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
5) Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nel luoghi frequentati;
6) Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi;
7) Le accensioni autorizzate, dovranno avvenire in luoghi isolati e lontani da persone o animali o da aree che presentino afflusso di persone per feste, riunioni o altri motivi.
Redazione ilfaro24.it