Nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo del 16 febbraio, leggiamo della vittoria a tavolino assegnata allo Sportland Celano per la partita Tagliacozzo – Sportland terminata 2 a 2 lo scorso 01 febbraio 2017, nella quale la società biancoverde ha schierato Claudio Tancredi, giocatore che doveva scontare un turno di squalifica. Di seguito il comunicato integrale del giudice
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 1/ 2/2017 TAGLIACOZZO 1923 – SPORTLAND F.C. CELANO
Il Giudice Sportivo
– Visto il reclamo della SPORTLAND F.C. CELANO, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 2, in quanto la Società avversaria, TAGLIACOZZO 1923, avrebbe fatto prendere parte all’incontro il calciatore TANCREDI Claudio, nato il 15 settembre 1986, che risulterebbe squalificato per recidiva in ammonizione come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 56 del 19 maggio 2016 (campionato di prima categoria 2015/2016).
– Viste le deduzioni della Soc. TAGLIACOZZO 1923, nelle quali si conferma di aver fatto prendere parte agli incontri del campionato 2016/2017 il calciatore squalificato TANCREDI Claudio “per mera dimenticanza, senza alcuna intenzionalità e in assoluta buona fede”, comunicando altresì che lo stesso giocatore non è stato schierato nella gara successiva del 5 febbraio 2017″ scontando la giornata di squalifica di cui si tratta”.
– Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Infatti, dall’esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che il calciatore TANCREDI Claudio nella S.S. 2015/2016 è stato squalificato per recidiva in ammonizione nell’ultima gara del 15 maggio 2016 (gara di spareggio), dovendo quindi scontare il turno di squalifica nella prima gara utile del campionato 2016/2017, ai sensi dell’art. 19 C.G.S., mentre lo stesso ha effettivamente preso parte a tutti gli incontri sin qui disputati dalla propria squadra, compreso quello del 1 febbraio 2017.
La circostanza che il sig. TANCREDI non è stato schierato nella gara del 5 febbraio 2017 nell’intento di scontare la squalifica risalente al campionato scorso, come riferito dalla Soc. TAGLIACOZZO 1923, non consente di sanare la posizione irregolare del calciatore nell’incontro di cui al presente reclamo, al quale lo stesso non poteva comunque prendere parte.
– Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 46 del 9 febbraio 2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 17, co. 4), 29, co. 3), 33 e ss. del C.G.S.,
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società TAGLIACOZZO 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della SPORTLAND F.C. CELANO;
2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale del TAGLIACOZZO 1923 sig. ATTILI Alessio fino al 22 febbraio 2017;
3) di accreditare la tassa di reclamo.
Tancredi dunque doveva scontare una squalifica dal campionato precedente, ma prendendo parte a tutti gli incontri sin al primo febbraio disputati, questa non è mai stata scontata. La società grigioverde è stata più scaltra rispetto alle altre società che hanno affrontato i biancoverdi a seguire la vicenda e a presentare reclamo. Dunque la classifica va a modificarsi e al Tagliacozzo viene tolto un punto e scende a 22, mentre lo Sportland sale a 39 a due punti dal Pucetta.
Vincenzo Chiarizia