Teramo, divieto somministrazione alcolici durante l’apertura di Interamnia

Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione della cerimonia di apertura del torneo internazionale di pallamano “45^ Interamnia World Cup”.

 

IL SINDACO

 

PREMESSO che mercoledì 5 luglio 2017 è prevista la cerimonia di apertura del torneo internazionale di pallamano “45^ Interamnia World Cup” la cui sfilata inaugurale avrà il seguente itinerario: concentramento in Corso Porta Romana, quindi Largo Proconsole, Via Irelli, Via Paris, Piazza Verdi, Via Savini, Via Cirillo, Corso De Michetti, Piazza Orsini, varco per l’ingresso in Piazza Martiri della Libertà e Via Della Verdura;

RICHIAMATA l’ordinanza di servizio della Questura di Teramo n. 367 del 3 luglio 2017 con la quale sono state dettate le disposizioni generali e servizi di vigilanza ed ordine pubblico in occasione della cerimonia di apertura del 5 luglio 2017;

PRESO ATTO che con tale ordinanza, tra l’altro, è stato previsto il divieto di collocare lungo l’itinerario di stand per somministrazione di bevande o di beni di qualsiasi genere, nonché:

  • Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica e potranno essere introdotte nell’area della manifestazione esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo;
  • L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande i cui ingressi sono posti lungo l’itinerario della sfilata inaugurale sopra indicato;

RITENURTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno inizio dalle orario dalle ore 16:00 del giorno 5 luglio 2017 per terminare alle ore 06:00 del 6 luglio 2017;

VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO l’art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

 

ORDINA

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

  1. Dalle ore 17:00 del giorno 5 luglio 2017 e fino alle ore 06:00 del 6 luglio 2017, è’ fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
  2. Nell’area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo;
  3. Il divieto di cui ai punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande presenti nelle seguenti vie e piazze: C.so Porta Romana, Largo Proconsole, Via Irelli, Via Paris, Piazza Verdi, Via Savini, Via Cirillo, Corso De Michetti, Piazza Orsini, Piazza Martiri della Libertà e Via Della Verdura.

 

AVVERTE

 

  • L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

DISPONE CHE

  • La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
  • La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ

  • Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
  • Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

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