Interrogazione del deputato “Art.1 – Mdp” Gianni Mellla sul rischio di nuove trivellazioni entro le 12 miglia marine a seguito del nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico, approvato nel dicembre del 2016 e pubblicato all’inizio del mese di aprile 2017 in Gazzetta Ufficiale aggirando il divieto precedente e dando, di fatto,alle compagnie petrolifere la possibilità di modificare il programma di estrazioni già previsto e autorizzato al momentìo del rilascio di una concessione e recuperare le riserve.
Al Ministro dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dello Sviluppo Economico .
Per sapere – premesso che:
il comma 239 dell’articolo 1, della Legge di stabilità 2016, intervenendo sull’articolo 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006, ha confermato il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all’interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette e ha eliminato le norme che consentivano deroghe a tale divieto;
l’art.15 del Decreto del 7 dicembre 2016, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardante Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 recita al primo comma: “[…] sono consentite, nelle predette aree [le 12 miglia dalla costa], le attività da svolgere nell’ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l’esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”;
l’art.15 del Decreto del 7 dicembre 2016, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 recita al secondo comma: “Possono essere inoltre autorizzate: le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all’esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all’esercizio”.
Se con Decreto del 7 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 si stia autorizzando la presentazione di nuovi programmi di lavoro da parte delle società concessionarie, fino anche alla realizzazione di nuovi pozzi di prelievo all’interno delle 12 miglia di distanza dalla costa;
se il Decreto del 7 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 non sia in netta contraddizione con quanto stabilito dalle norme in materia di estrazione di idrocarburi in mare previste nella Legge di stabilità 2016;
cosa si intende fare per il pieno rispetto del divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi all’interno delle 12 miglia di distanza dalla costa.