Con l’avvicinarsi della scadenza del 5 gennaio 2018 che interessa il settore della Meccatronica, Confartigianato Imprese Avezzano, indica brevemente alcuni passaggi che chiariscono l’obbligatorietà o meno dei vari corsi di formazione pubblicizzati nelle ultime settimane.
La Legge 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la L. 122/1992, creando una nuova attività, la Meccatronica – che sostituisce, fondendole, le due separate sezioni di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”.
Le imprese che, alla data del 05/01/2013, erano abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
Le imprese che alla data 05/01/2013 erano abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività fino al 5 gennaio 2018 (5 anni dall’ entrata in vigore del decreto), data entro la quale le persone preposte alla gestione tecnica, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del c. 2 dell’art. 7 della L. 122/1992 , devono frequentare con esito positivo apposito corso professionale (lettera b) del medesimo c. 2 della L. 122/1992), limitatamente alle discipline di cui all’abilitazione professionale non posseduta.
Qualora il preposto alla gestione tecnica abbia compiuto 55 anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l’attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
I requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del c. 2 dell’art. 7 della L. 122/1992 sono i seguenti:
“….. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
- a) avere esercitato l’ attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all’attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) ………omissis……………………
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all’ attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.”
Nel caso specifico delle esperienze professionali maturate, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 3659/C del 11.03.2013, chiarisce che “….indipendentemente dalla formale limitazione di ambito della sezione cui era iscritta l’impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente, ove risulti (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante) che costui abbia comunque operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, non può essere negata l’esperienza necessaria per lo svolgimento dell’attività di meccatronica.”
“……. In particolare, quanto chiarito al precedente paragrafo in merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa…………… vale sia per i tecnici che abilitino nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi, e chiedendo invece l’iscrizione per la nuova sezione della meccatronica”
Confartigianato Imprese Avezzano è a disposizione di tutto coloro che volessero approfondire l’argomento in questione e/o procedere direttamente all’iscrizione della ditta per la nuova sezione della meccatronica (Tel.0863/413713 – 26282; [email protected])