Importante ordinanza del TAR di Pescara emessa appena prima delle festività pasquali
Respinta la richiesta di sospensiva della SILE contro le bocciature del Comitato VIA
Il WWF: «Una battaglia per la salvaguardia di ambiente, economia locale e legalità portata avanti con Confcommercio, Confesercenti e CNA. Ora serve anche un deciso no della politica»
«Un ulteriore passo in avanti verso la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza»: l’avv. Francesco Paolo Febbo, legale del WWF, commenta così l’ordinanza emessa appena prima di Pasqua dal TAR di Pescara. Una ordinanza (n° 41/2019) con la quale i giudici amministrativi hanno respinto su tutta la linea la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso della SILE Costruzioni s.r.l. contro i giudizi del Comitato regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In buona sostanza la SILE (la ditta che ha sostituito la Sirecc nel progetto noto come Megalò2) ha chiesto l’annullamento previa sospensiva di diversi pareri del Comitato VIA: il 2775/2017, più quello confermativo 2854/2017, che aveva rigettato la richiesta di proroga di un precedente giudizio, risalente al 2012 (e quindi scaduto), e aveva dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto stesso limitatamente alle opere edili; e il Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, con cui era stata ancora una volta confermata la decadenza del Giudizio VIA n. 1295 del 10.04.2012 e nel quale i Comuni di Cepagatti e Chieti erano stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti.
Il TAR nella sua ordinanza è stato chiarissimo: “Premesso che, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. (nota: c.p.a.= codice procedura amministrativa), la fissazione dell’udienza di discussione in sede cautelare presuppone che le esigenze del ricorrente siano “apprezzabili favorevolmente”; ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre a una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, tenuto conto che, allo stato, non risultano gravate le ordinanze di sospensione dei lavori n. 144 del 13.03.2019 del Comune di Chieti, e n. 8 del 18.03.2019 del Comune di Cepagatti; che, comunque, le predette ordinanze risultano emesse in ottemperanza alla sentenza n. 69/2019 – attualmente non appellata – con cui questo T.A.R. accoglieva il ricorso proposto dalla Regione e per l’effetto annullava la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018, avente ad oggetto la “voltura” in favore della società ricorrente, quale subentrante, dei titoli abilitativi rilasciati dal Comuni di Chieti e Cepagatti in favore della dante causa Sirecc s.r.l. inerenti i lavori oggetto del giudizio V.I.A. la cui decadenza è oggetto di contestazione nel presente giudizio; che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta”.
La decisione definitiva sarà presa dunque nell’udienza sul merito del ricorso, per la quale al momento non è stata ancora fissata una data. A questo punto per la presidente del WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco «è auspicabile un deciso intervento anche della politica per contribuire a chiudere una volta per sempre questo capitolo. Il WWF si batte per la salvaguardia dell’ambiente, per il rispetto della legalità e per far sì che dal pericolo generico non si passi all’aumento del rischio per i cittadini continuando a costruire a ridosso di un fiume. Accanto a noi si sono schierate da anni Confcommercio, Confesercenti e CNA a dimostrazione del fatto che in questo caso al danno ambientale e paesaggistico si unisce un danno economico importante per la collettività. Ragioni, le une e le altre, che chi amministra la cosa pubblica non può continuare a ignorare».